Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 1431919 del 1° agosto 2024, ha fornito chiarimenti circa la corretta applicazione del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e, in particolare, con riguardo alla possibilità o meno di applicare la messa in sicurezza permanente (MISP) anche nel caso di rifiuti abbandonati.

In particolare, la Regione Veneto chiedeva al Ministero:

1) di confermare la possibilità di approvare progetti di messa in sicurezza permanente dei rifiuti, in alternativa alla loro rimozione, in particolare nei casi di rinvenimento di quantità ingenti e di intervento da parte di un soggetto interessato non responsabile ovvero della pubblica amministrazione, in via sostitutiva ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, laddove si tratti di deposito antecedente al D.P.R. n. 915/82;

2) di indicare se, nella valutazione comparativa tra rimozione e messa in sicurezza permanente, debba essere utilizzata come strumento di paragone la sostenibilità ambientale;

3) di indicare se, in tale ambito, sia possibile riferirsi alle Linee guida nate dal progetto ministeriale “Mettiamoci in RIGA”;

4) di indicare quale sia il procedimento normativo di riferimento e, di conseguenza, quale sia l’autorità competente per l’eventuale approvazione dei progetti di MISP di rifiuti.

Con riguardo al primo quesito, il Ministero, dopo aver richiamato l’art. 239, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 ai sensi del quale le disposizioni del Titolo V della Parte IV del TUA, relative alla bonifica dei siti inquinati, non si applicano all’abbandono dei rifiuti, se non nell’ipotesi in cui si accerti il superamento dei valori soglia, ha chiarito che, in caso di impossibilità di rimozione dei rifiuti, potranno realizzarsi interventi di confinamento permanente in sito nel rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti e, in particolare, del regime autorizzatorio delle discariche.

Con riguardo al secondo e al terzo quesito, il Ministero ha affermato la possibilità di utilizzare, come riferimento nella valutazione comparativa tra rimozione e messa in sicurezza permanente, sia il criterio della sostenibilità ambientale che la Linea L6 del Progetto MiTE “Mettiamoci in RiGA”, purché interpretata alla luce e in conformità alla normativa ambientale, in riferimento alla quale non può essere derogatoria.

Infine, con riguardo al quarto quesito, il Ministero ha distinto tra due casi in base alla tipologia di intervento sulla fonte di contaminazione costituita dai rifiuti:

– nel primo caso, qualora si tratti di interventi di messa in sicurezza in situ, effettuati senza rimozione dei rifiuti, essi potranno essere attuati secondo le modalità previste dall’Allegato 3 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006, secondo le modalità descritte nella risposta all’atto di interpello proposto dalla Provincia di Verona 14 gennaio 2022, prot. n. 3866/MITE. Conseguentemente, il relativo progetto dovrà essere autorizzato dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 242, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006, e per i SIN ai sensi dell’art. 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo;

– nel secondo caso, qualora, si preveda la realizzazione di una discarica esclusivamente per la messa in sicurezza permanente dei rifiuti, ossia mediante interventi ex situ tramite la rimozione e il conferimento dei rifiuti in una nuova area adibita allo smaltimento dei medesimi, la normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. n. 36/2006; tuttavia, trattandosi di un impianto per l’attuazione della bonifica, il relativo progetto dovrà essere autorizzato ai sensi dell’art. 242, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006, la cui approvazione ha carattere sostitutivo di tutti gli atti di assenso, e per i SIN ai sensi dell’art. 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con effetto ricomprensivo degli atti di assenso.
 

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