Quando si tratta di rifiuti di amianto, si applica la disciplina generale, contenuta nella Parte IV del D.L.vo 152/2006, o quella specificamente riferita all’amianto?

Troviamo risposta nella recente sentenza della Cassazione penale, la n. 31398 del 10 luglio 2018, relativa al caso di un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi costituiti da “materiale cementizio tipo “eternit”: vasche, onduline e raccordi di tubo contenenti fibre di amianto”.

L’imputato, in particolare, invocava l’applicazione della disciplina generale relativa al deposito temporaneo, il che ha dato modo alla Corte di affermare, in primo luogo, che chi invoca l’applicazione di norme di natura eccezionale e derogatoria rispetto a quelle generali in materia di rifiuti è tenuto a provare la sussistenza delle condizioni di legge richieste.

Successivamente, la Suprema Corte si è occupata del rapporto tra le norme del D.L.vo 152/2006 e la legge 257/1992, Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, che disciplina l’utilizzazione e lo smaltimento dell’amianto e dei prodotti che lo contengono, la cessazione della sua utilizzazione e la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica. Si precisa, infatti, che il Titolo III della Parte IV del decreto 152\2006 si occupa di categorie particolari di rifiuti, costituendo un raccordo con le discipline speciali, attinenti anche al recupero di rifiuti e beni contenenti amianto: in particolare, l’articolo 227 menziona il D.M. 248/2004, con riferimento al recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, contenente i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto.

amianto

Con riferimento alla legge 257/1992, la Cassazione ha così precisato che essa “contempla fra i rifiuti di amianto qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere fibre di amianto nell’ambiente in determinate concentrazioni applicabili, però, alle attività disciplinate dalla legge medesima, e non alla disciplina generale dei rifiuti”, concludendo che “si tratta di disposizioni speciali rispetto a quelle generali in materia di rifiuti, con la conseguenza che la disciplina generale sarà applicabile in tutti i casi non disciplinati in modo specifico”.

 

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