L’Ordine dei Chimici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise si è espresso con un proprio parere pro veritate del 12 febbraio 2017 in merito alla procedura da adottare in caso di analisi sui rifiuti con codice a specchio.

In particolare correttamente si rammenta che: “In base alla normativa vigente in cui sia previsto, per un medesimo rifiuto, una doppia voce (pericoloso / non pericoloso), il produttore – ai fini di una corretta classificazione – debba seguire una metodologia di indagine che tenga conto di tutte le seguenti fasi:

  • Esame del ciclo produttivo che origina il rifiuto,
  • Identificazione delle sostanze in esso coinvolte,
  • Considerazione delle caratteristiche chimico-fisiche, ovvero di pericolo, e della composizione del rifiuto stesso.

Nell’ambito di tale processo di valutazione il Chimico, regolarmente iscritto all’Albo, a cui è demandato il compito di caratterizzare il rifiuto (e non Classificare), prima di avviare una pedissequa e sistematica analisi delle oltre 20.000 sostanze pericolose possibili è tenuto a sviluppare una “Analisi di Rischio” finalizzata a verificare ogni possibile fonte di contaminazione relativamente alla composizione dei rifiuti in esame, tenendo conto dei processi produttivi generali, delle materie prime utilizzate, dei cicli di lavoro presenti in reparto, dello stato fisico e del Rischio Chimico in generale normalmente presente nelle aree di produzione.

Solamente dopo aver assolto a tale analisi preliminare il Professionista Chimico adotta il protocollo di analisi che in scienza e coscienza ritiene più adeguato per la finalità richiesta, ed in funzione di quanto preliminarmente valutato e relativamente alle procedure di campionamento adottate, sottopone a prova un campione rappresentativo dell’intera massa di rifiuto.

Il rapporto di Prova risultante – inteso come la mera elencazione dei risultati analitici delle determinazioni effettuate – costituirà un allegato endoprocedimentale del proprio Certificato di Analisi e Caratterizzazione del Rifiuto che a sua volta dovrà necessariamente riportare i criteri di attribuzione delle eventuali Caratteristiche di Pericolo.

Non si ritiene assolutamente necessario da parte del Chimico dover procedere alla identificazione certa del 99,9 % della composizione merceologica del rifiuto, né alla determinazione di TUTTE le sostanze pericolose potenzialmente presenti nella composizione del rifiuto stesso.”.


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