Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 192206 del 22 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto del deposito temporaneo ex articolo 185-bis del D.lgs. 152 del 2006 ai rifiuti derivanti da attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici.

Nello specifico, la Provincia di Cuneo chiedeva:

se le attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici, come i lavori di manutenzione, modifica, riparazione, riqualificazione e simili, svolte da artigiani, quali, a titolo indicativo, ma non esaustivo, idraulici, lattonieri, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, piastrellisti, imbianchini, serramentisti, ecc. possono considerarsi attività di manutenzione e piccoli interventi edili ai sensi dell’articolo 193, comma 19, del D.lgs. n. 152 del 2006;

se nelle ipotesi di cui al citato articolo 193, comma 19, sia ammesso l’allestimento di un deposito temporaneo dei rifiuti presso la sede legale e/o operativa del professionista/artigiano che ha svolto il lavoro.

Nel riscontro il Ministero ha precisato quanto segue:

mentre l’articolo 185-bis del D.lgs. n. 152 del 2006 dispone le condizioni generali per l’allestimento del deposito temporaneo prima della raccolta presso il luogo di produzione dei rifiuti, la disposizione di cui all’articolo 193, comma 19, del medesimo decreto legislativo, prevede una fictio iuris sul luogo di produzione dei rifiuti delle attività di manutenzione che consente il trasporto e il deposito temporaneo degli stessi rifiuti presso la sede legale e/o operativa dell’operatore che ha svolto l’attività nei limiti prescritti dalle citate norme.

In merito alla possibilità di includere determinate attività nell’ambito di applicazione della disciplina sopra descritta, fermo restando la necessità di valutare, caso per caso, l’effettiva attività svolta e i quantitativi e le tipologie dei rifiuti prodotti, si può ritenere che nelle fattispecie della manutenzione, dei piccoli interventi edili e delle attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 possano essere ricomprese quelle effettuate da artigiani”.

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