QUESITO

Con l’istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del d.lgs. 152/2006, la Provincia Autonoma di Trento ha chiesto di conoscere la corretta applicazione del nuovo decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152, è stato emanato il “regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale (…)”.

Il regolamento in questione, in vigore dal 4 novembre 2022, definisce “i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale (…) sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti” (art. 1).

In particolare sono stati sottoposti specifici quesiti inerenti:
1) Campo applicativo del nuovo decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152;
2) Modalità di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti;
3) Qualità ambientale dell’aggregato recuperato;
4) Tempi e modalità di adeguamento al nuovo D.M. 152/2022.
 

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Il D.M. n. 152/2022 individua i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregati recuperati (Allegato 1).

L’ambito di applicazione del decreto in vigore è circoscritto esclusivamente ai rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi e indicati al punto 1 della tabella 1 dell’allegato 1, nonché ai rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati al punto 2 della tabella 1 dell’Allegato 1. Non sono ammessi i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
 

In relazione al quesito 1) sul Campo applicativo del nuovo decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152, si rappresenta nello specifico quanto segue:

Per quanto attiene ai rifiuti identificati dal codice EER 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, per i quali si chiede se applicare le disposizioni di cui al D.M. n.69/2018 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” o quelle del D.M. n. 152/2022 (quesito 1.a), si precisa che qualora l’attività di recupero interessi unicamente tale tipologia di rifiuto (EER 170302) si applicano le disposizioni di cui al DM 69/2018; mentre, nel caso in cui l’attività di recupero coinvolga anche altri rifiuti, di cui all’Allegato 1 del DM n. 152/2022, le disposizioni da applicarsi sono quelle del D.M. n. 152/2022.

Relativamente al quesito riguardante i processi di lavorazione dell’attività di recupero (quesito 1.b), si precisa che il regolamento, al punto c) dell’Allegato 1, riporta, a mero titolo esemplificativo, le fasi meccaniche del processo di lavorazione. Inoltre, come correttamente indicato, “L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni” (art. 184-ter, comma 2, Dlgs. 152/2006).

Per scopi specifici diversi dagli utilizzi individuati all’Allegato 2 del DM. N. 152/2022 (quesito 1.c), resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorizzazione “caso per caso” in conformità a quanto previsto dall’articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto. Nello specifico, il comma 3 dispone, infatti, che in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, ovvero mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate “caso per caso” per specifiche tipologie di rifiuto, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la
protezione ambientale territorialmente competente.

Come noto, le autorizzazioni “caso per caso” devono individuare:

  • i rifiuti ammissibili all’operazione di recupero;
  • i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
  • i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero;
  • i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto;
  • un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

 

In particolare, i provvedimenti autorizzativi devono individuare le operazioni di recupero compatibili con le caratteristiche dei rifiuti in entrata che garantiscano i requisiti di qualità dei materiali in uscita, nonché la conformità alle norme tecniche di riferimento e gli standard tecnico prestazionali. Devono, inoltre, dettagliare gli usi ammessi per la sostanza o l’oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, indicando le eventuali tipologie di processi produttivi in cui l’end of waste viene utilizzato, nonché i parametri da analizzare per la verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuti e la relativa frequenza di analisi.
 

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In relazione al quesito 2) riguardante le modalità di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, il MASE rappresenta quanto segue:

In riferimento alle modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (quesito 2.a), restano valide le norme tecniche vigenti per l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi quali quelle previste al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, nonché quanto previsto al Decreto 26 luglio 2022 del Ministero dell’interno recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”.

Per quanto riguarda il quesito 2.b, si evidenzia che la cessazione della qualifica di rifiuto si realizza quando si soddisfano al contempo due condizioni: l’aggregato recuperato è conforme ai criteri contenuti nell’Allegato 1 ed è utilizzato esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2. I criteri prevedono un elenco di rifiuti ammessi alle operazioni di recupero; la verifica sui rifiuti in ingresso – che consiste nell’esame della documentazione a corredo dei rifiuti, nel controllo visivo e, “qualora se ne ravveda la necessità”, in controlli supplementari; indicazioni relative al processo di trattamento e deposito temporaneo presso il produttore; infine, controlli sull’aggregato recuperato da realizzarsi mediante verifica della presenza di determinate sostanze in concentrazioni inferiori agli specifici valori individuati dal decreto. Le lavorazioni dei rifiuti in ingresso devono essere, pertanto, condotte in modo tale da garantire le caratteristiche dei prodotti in uscita per gli utilizzi specifici previsti dal regolamento in coerenza con i rifiuti in ingresso.
 
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In riferimento al quesito 3) relativo alla qualità ambientale dell’aggregato recuperato, si rappresenta quanto segue:

In relazione al quesito 3.a), si conferma che i requisiti ambientali da garantire per ogni lotto prodotto sono quelli espressamente indicati nelle tabelle 2-parametri da ricercare e valori limite- e tabella 3-Analiti da ricercare e valori limite- dell’Allegato 1 al DM 152/2022.

Relativamente alla richiesta di precisare quali siano i criteri per determinare se un aggregato recuperato costituisca “potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee” (quesito 3.b), si precisa che qualora si sospetti la presenza di contaminazione dell’aggregato recuperato, devono essere effettuate le opportune verifiche nel rispetto dei principi generali della gestione dei rifiuti in attuazione a quanto disposto dall’articolo 177, comma 4 del D.Lgs n.152/2006, secondo cui “I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.”
 

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In relazione al quesito 4) su tempi e modalità di adeguamento al nuovo DM 152/2006, il MASE sottolinea che i punti 4a) e 4b che gli articoli 7 e 8 del DM 152/2022 sono stati modificati dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. In particolare, l’articolo 11 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), comma 8-undecies (Qualifica rifiuti inerti), ha prorogato i termini, previsti dagli art. 7 e 8 del succitato DM, di ulteriori 6 mesi.

Inoltre, si evidenzia che ai sensi dell’articolo 8, comma 2, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del decreto in parola nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate, possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo 152/2006 o nel rispetto dell’autorizzazione concessa di cui al Capo IV, Titolo I, parte IV, ovvero del Titolo III bis, della Parte II, del dlgs. 152/2006.

Infine, per quanto riguarda il punto 4c), occorre attendere la conclusione del processo di revisione del DM in parola.
 
 


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