Il MASE, con la risposta all’interpello n. 131178 del 16 luglio 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento di impianti intermedi di Trattamento Meccanico e/o di Trattamento Meccanico Biologico (TMB).

In particolare, la Regione Lazio chiedeva:

“1) se, per gli impianti intermedi cc.dd. TM e/o TMB, i rifiuti prodotti prevalentemente dall’attività di trattamento dei rifiuti codice EER 200301 e codificati in uscita in particolare con il codice EER 191210 (CSS), che hanno natura e composizione differente rispetto al rifiuto in ingresso, possano, in analogia ai rifiuti autoprodotti, essere gestiti in uscita secondo i limiti e le condizioni del deposito temporaneo di cui all’articolo 185-bis del D.lgs. n.152/2006, potendo rientrare quindi il titolare del trattamento nella definizione di “nuovo produttore” e quindi produttore nel luogo di produzione ai fini del trasporto degli stessi in un impianto terzo di recupero e/o smaltimento;
2) in caso affermativo se, ferma restando la necessità di distinzione tra i rifiuti gestiti in deposito temporaneo e quelli gestiti in messa in riserva/stoccaggio istantaneo, all’interno dell’atto autorizzativo, tenuto conto che l’attività di deposito temporaneo …non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente… ai sensi dell’articolo 185-bis, comma 3, del D.lgs. n.152/2006, debbano essere comunque riportate specifiche limitazioni volumetriche e/o quantitative con riferimento, oltre che a quanto indicato nei limiti del deposito temporaneo, anche dalle normative antincendio, ovvero da quanto espresso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella circolare emessa in data 21.01.2019 con nota protocollo n. 1121: “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.

Il Ministero, dopo aver richiamato la disciplina del deposito temporaneo prima della raccolta ex articolo 185-bis del D.lgs. 152 del 2006, ha chiarito quanto segue:

“ai rifiuti esitanti da un’operazione di recupero non sembra possibile applicare l’istituto del deposito temporaneo prima della raccolta, in quanto gli stessi risultano già sottoposti ad un trattamento – operazione soggetta ad autorizzazione – e per i quali sono state già avviate le attività di gestione dei rifiuti.
Le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” di cui alla Circolare ministeriale n. 1121 del 21 gennaio 2019, contengono i criteri operativi e gestionali da applicarsi, tra gli altri, anche agli stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il loro successivo avvio verso le opportune destinazioni finali. Il capitolo 5 della suddetta circolare riporta esplicitamente che spetta all’autorità competente la valutazione delle prescrizioni più appropriate da inserire negli atti autorizzativi di competenza, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza”.
 

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