Con nota prot. n. 0002069 del 9 marzo 2015 il Ministero dell’Ambiente ha chiarito la propria posizione in merito alla legittimità dell’installazione, da parte di soggetti privati presso strutture di vendita (supermercati) sparse sul territorio di un Comune campano, di macchinari “eco-compattatori” per la raccolta delle bottiglie di plastica.
Tali bottiglie, da classificarsi come rifiuti di imballaggio ai sensi dell’art. 218, D.L.vo n. 152/2006, secondo il Ministero costituiscono rifiuti domestici (cfr. art. 184, comma 2, lett. a), D.L.vo n. 152/2006), in quanto tali soggetti a regime di privativa e dunque gestiti dai Comuni secondo quanto previsto dall’art. 198, comma 1 del medesimo decreto: tali rifiuti, infatti, “risultano indispensabili ai fini del raggiungimento da parte dei Comuni delle percentuali di raccolta differenziata e riciclaggio”.
Da ciò discende, secondo i tecnici ministeriali, che le operazioni di gestione di tali rifiuti (inclusi stoccaggio, raccolta e trasporto) debbano essere effettuate previa iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali nonché nel rispetto delle norme sui registri di carico e scarico e di FIR; lo stoccaggio, in particolare, deve essere autorizzato dall’autorità competente anche se avviene su suolo privato.
Il Ministero conclude quindi la propria nota rilevando che “L’installazione di macchinari per la raccolta di rifiuti presso strutture di vendita ed il trasporto e la gestione dei rifiuti raccolta effettuata da soggetti privati, diversi dal Comune, dal gestore del servizio pubblico o dai soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente quali Consorzi di recupero di imballaggi o sistemi collettivi o individuali di recupero di pile ed accumulatori o RAEE, ecc., costituiscono violazione della normativa vigente in materia di rifiuti. Fermi restando gli obblighi di autorizzazione, l’attività in oggetto potrebbe essere svolta solo previo consenso del Comune proprietario dei rifiuti in questione, ad esempio mediante stipula di un’apposita convenzione”. (GG)


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