E’ stato pubblicato, sulla GU n. 122 del 26 maggio 2016, il D.M. 24 febbraio 2016, n. 88, che contiene il “Regolamento concernente i requisiti del curatore dei rifiuti posti sotto sequestro nelle aree portuali e aeroportuali ai sensi dell’articolo 259 o dell’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Sul punto si rammenta in via preliminare che l’art. 9, commi 3-septies e 3-octies, D.L. n. 16/2012 (convertito in L. n. 44/2012) dispone che i rifiuti sequestrati nelle suddette aree siano innanzitutto affidati ai Consorzi obbligatori competenti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria; qualora i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati altrove a spese del proprietario, i suddetti Consorzi procedono al trattamento dei medesimi al fine di consentirne la vendita, operando tramite un curatore nominato dall’autorità giudiziaria.
Il D.M. n. 88/2016, in vigore dal prossimo 10 giugno, definisce quindi i requisiti di cui i curatori dei rifiuti sequestrati presso aree portuali ed aeroportuali devono essere in possesso: tali soggetti, infatti, devono essere iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 8 (“Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione degli stessi”).
Il D.M. in esame fa comunque salvo quanto disposto per le spedizioni transfrontaliere dall’art. 24, Reg. (CE) n. 1013/2006, relativamente gli obblighi di ripresa dei rifiuti in caso di spedizioni illegali. (GG)


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