L’art. 230, comma 5 del D.L.vo 152/2006 prevede che la raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva di reti fognarie debbano essere accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e per percorso di raccolta, il cui modello è adottato dall’Albo Nazionale Gestori ambientali.

L’Albo, pertanto, con la Deliberazione n.14 del 21 dicembre 2021, pubblicata oggi, 11 gennaio 2022, ha definito il modello unico e i contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell’articolo 230, comma 5, del D.L.vo 152/2006, stabilendo in particolare che:

1. Il formulario di trasporto rifiuti, documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, è utilizzato come modello sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento o che ha effettuato la comunicazione di cui all’art. 110, comma 3 o l’iscrizione in procedura semplificata di cui agli art. 214 e 215 del decreto legislativo 152/2006.

2. Il modello è emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività.

3. Il modello è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, in format esemplare conforme al modello individuato all’ articolo 1, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia.

4. Una volta effettuato il trasporto il documento unico integra il registro di carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale) riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, riportato sul documento unico ex art. 230, comma 5, del d.lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.

5. Nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo è possibile effettuare un’unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, in ragione del regime di fictio iuris” stabilita dall’articolo 230, comma 5,
riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul documento unico ex art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.

6. La successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo all’impianto di destino è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs 152/2006.


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