Sul sito del MiTE è stato pubblicato un nuovo interpello in materia ambientale riguardante i rifiuti delle navi.

In particolare è stato richiesto:

1. se i Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali vigenti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.197/2021, fino al loro adeguamento, sono ancora validi e con essi anche tutti gli atti amministrativi consequenziali finora adottati dalle Autorità competenti, ivi comprese le c.d. ordinanze tariffarie e i correlati affidamenti in essere ed eventualmente in proroga, onde evitare interruzioni di pubblico servizio;

2. se, ai fini del rilascio dell’esenzione ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 197/2021 il certificato di esenzione possa continuare ad essere rilasciato dall’Autorità Marittima del Porto in cui viene richiesta, autorità competente anche ai fini dei relativi controlli.

Rispondendo al primo quesito, il MiTE ha chiarito che, al fine di assicurare i servizi continuativamente, la cessazione dell’efficacia temporale dei piani di gestione dei rifiuti delle navi – preesistenti – è subordinata all’approvazione ed all’entrata in operatività dei nuovi piani. Di conseguenza si ritiene che, fino a nuova predisposizione ed approvazione, i piani di cui si tratta e i relativi atti “consequenziali” emanati dalle Autorità competenti continuano ad essere validi e a produrre effetti.

Mentre, in merito al secondo quesito, il MiTE specifica che il certificato di esenzione è rilasciato dall’Autorità competente, come definita al decreto n.197, in cui è situato il porto all’occorrenza preposto, nel rispetto dell’art. 9 comma 1, medesimo decreto, mentre rimane nella competenza delle Autorità Marittime la valutazione delle condizioni di esenzione e la loro conseguente applicazione alle navi che approdano al porto.

Il testo dell’interpello e la risposta del Ministero sono disponibili al seguente link:

riscontro_interpello_rifiuti_navali.pdf (mite.gov.it)

 

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