Con la Circolare del 6 giugno 2018 (trasmessa con nota prot. 9323) il Ministero dell’Ambiente, congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha elaborato una serie di conclusioni relativamente al conferimento dei residui del carico da parte delle navi agli impianti portuali di raccolta. In particolare, era stato chiesto alla Commissione UE di chiarire, alla luce della direttiva 2000/59/CE del 27 novembre 2000, inerente agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, recepita con il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, le corrette modalità applicative di quest’ultimo, con particolare riferimento alla disciplina del conferimento dei residui del carico da parte delle navi.

Nello specifico, il quesito aveva ad oggetto l’eccezione, prevista dall’art. 7, paragrafo 2, della direttiva, al conferimento obbligatorio dei rifiuti prodotti dalle navi, basata sulla dimostrata “sufficiente capacità di stoccaggio … fino al successivo porto di conferimento”: il dubbio riguardava la possibilità di estendere tale eccezione anche al contesto dell’adempimento del conferimento dei residui del carico. Il predetto decreto 182/2003, invece, stabilisce all’articolo 10 comma 1 che “il comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un impianto di raccolta di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), in base alle disposizioni della convenzione Marpol 73/78”.

Da qui la conclusione delle Istituzioni scriventi: il decreto non contempla una deroga espressa al conferimento dei residui che, invece, è prevista per i rifiuti.

 

A sua volta, la Commissione UE così interpellata ha chiarito che l’eccezione di sufficiente capacità di stoccaggio si applica soltanto nel contesto dell’obbligo di conferimento dei rifiuti, e non anche alla fattispecie dei residui del carico, e che al fine di stabilire l’obbligo del conferimento dei residui del carico all’impianto portuale di raccolta soccorre la MARPOL: la nave è obbligata a conferire nel porto di approdo i residui del carico che, ai sensi della MARPOL, non possono essere scaricati in mare.


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