L’Agenzia delle Entrate, nella consulenza giuridica n. 11/2021 si è espressa in tema di trattamento IVA dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto, prodotti durante un intervento di recupero del patrimonio edilizio su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.

In particolare, l’Agenzia ha chiarito che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti (eventualmente conteneti amianto) provenienti da recupero edilizio possono beneficiare dell’aliquota ridotta Iva al 10% solo se le prestazioni, astrattamente qualificabili come accessorie all’attività edilizia, sono eseguite dallo stesso soggetto.

Difatti, in base ai principi sanciti dall’articolo 12 del Decreto IVA una cessione di beni o una prestazione di servizi possono risultare accessorie ad un’operazione principale quando:

integrano, completano e rendono possibile quest’ultima;

sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese);

sono rese nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l’operazione principale.

 


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