Rifiuti e voci a specchio

Il parere di ISPRA

Sul sito del Senato è pubblicato un importantissimo parere di ISPRA in tema di classificazione rifiuti. In particolare si tratta dell’”Audizione presso l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari della Commissione Bilancio del Senato del 4 luglio 2017 – Nota tecnica sull’articolo 9 del DL 91/2017 in materia di classificazione dei rifiuti”.

In particolare si legge “Il concetto di “limite soglia” utilizzato dalla legge 116/2014 per identificare il valore limite di concentrazione di una data sostanza ha un significato totalmente diverso nel regolamento 2014/1357/UE, riferendosi alla concentrazione al di sotto della quale le sostanze non vanno prese in considerazione ai fini della classificazione, ovvero sono da ritenersi non presenti nel rifiuto.

Inoltre, mentre la regolamentazione comunitaria fa espressamente riferimento, ai fini della classificazione, al contenuto di “sostanze pericolose” e, nella definizione della procedura di valutazione della pericolosità, “alle sostanze pericolose pertinenti”, la legge 116/2014 fa più genericamente riferimento alle “sostanze presenti” nel rifiuto, il che può portare ad includere, nella procedura analitica, anche tutte le sostanze non classificate come pericolose ai sensi del regolamento 2008/1272/CE e la cui determinazione non è richiesta dalla normativa sui rifiuti.

Dalla lettura combinata delle disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, così come modificata dalla decisione 2014/955/UE, e nell’allegato III alla direttiva 2008/98/CE (modificato dai regolamenti 2014/1357/UE e 2017/997/UE), nonché da quanto riportato dalla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, si può chiaramente dedurre che la classificazione di un rifiuto deve essere effettuata dal produttore (in caso contrario il produttore stesso, che ha la responsabilità del proprio rifiuto, non sarebbe in grado di individuare l’idonea impresa di gestione a cui consegnare detto rifiuto), facendo riferimento al ciclo produttivo di origine o, in taluni casi (si vedano, ad esempio, i rifiuti di imballaggio) alla funzione che rivestiva il prodotto divenuto rifiuto. Nel caso in cui detto rifiuto sia potenzialmente classificabile come pericoloso (rifiuto individuato dalle cosiddette “voci specchio”), si dovrà procedere a valutare la sussistenza o meno di pericolosità.

Da quanto detto appare logico concludere, che la valutazione dovrà essere condotta tenendo presente il ciclo produttivo, o in altri casi il tipo di prodotto, da cui si è originato il rifiuto. Tale è, peraltro, il criterio guida dell’intera procedura di classificazione, in quanto solo dalla conoscenza del ciclo produttivo è possibile individuare l’idoneo capitolo dell’elenco a cui ricondurre il rifiuto, nonché selezionare le sostanze da ricercare per valutarne la pericolosità.”


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