Il recepimento del pacchetto Circular Economy, ad opera del D.L.vo 116/20, ha portato anche all’integrale sostituzione dell’Allegato D, quello che contiene l’elenco dei rifiuti (il c.d. CER).

Ciò si è verificato per poter recepire le rettifiche intercorse in precedenza e dovute ad errori di traduzione dall’inglese all’italiano. A ben guardare, però, le due rettifiche della Dec. 2014/955/UE (quella pubblicata in GUUE il 15 luglio 2015 e quella pubblicata in GUUE il 6 aprile 2018) sono state sì sostanzialmente recepite, ma non in maniera completa ed esaustiva.

Si segnalano di seguito le incongruenze riscontrate:

  1. per i codici 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 06 05, la descrizione vigente dal 26/9 e non corretta reca “Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti”, mentre la descrizione corretta (oggetto di rettifica) reca “Fanghi da trattamento in loco degli effluenti”;
  2. per il codice 16 08 04 la descrizione vigente dal 26/9 e non corretta reca “Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 06 08 07)”, mentre la descrizione corretta (oggetto di rettifica) reca “Catalizzatori esauriti da cracking catalitico a letto fluido (tranne 06 08 07)”;
  3. per il codice 17 05 la descrizione vigente dal 26/9 e non corretta reca “Terra, rocce e fanghi di dragaggio”, mentre la descrizione corretta (oggetto di rettifica) reca “Terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio”.

Infine, si conferma che il nuovo codice 07 02 18 – scarti di gomma è stato riproposto nella versione pubblicata in Gazzetta e che entrerà in vigore il prossimo 26 settembre, quando né nella Dir. 2018/851 non ce n’è traccia, né tanto meno se ne accenna nella Relazione Illustrativa al decreto.

 

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