Nel caso di rifiuti abbandonati su una strada statale, non è scontato che sia l’ANAS a dover provvedere alla loro rimozione. Lo ha affermato il Giudice Amministrativo della Campania nella sentenza n. 117 del 9 gennaio 2019, pronunciandosi sulla legittimità dell’ordinanza di rimozione emessa dal Sindaco nei confronti dell’ANAS, Società titolare della strada statale sulla quale erano stati rinvenuti rifiuti abbandonati.

Nel caso di specie, si legge in motivazione, non sono state esplicitate le ragioni su cui il Comune ha fondato la responsabilità dell’ANAS nell’abbandono, sotto il profilo del dolo o quantomeno della colpa che, invece, avrebbero dovuto sorreggere la condotta omissiva della Società stessa. Il Tar Campano ha, così, osservato che il fatto che l’ANAS sia concessionaria della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di proprietà dello Stato e delle relative pertinenze, comprese le aree di sosta, non è sufficiente per imporle, ai sensi dell’art. 192 del D.L.vo 152/2006, l’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati da ignoti su tali aree: è necessario, infatti, che sia verificata, con un accertamento compiuto in contradditorio con l’interessato, la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dallo stesso art. 192 comma 3 (sul tema v. anche Chi è il soggetto tenuto alla rimozione dei rifiuti abbandonati?).

 

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