Il MASE, con la risposta all’interpello n. 83831 del 7 maggio 2024, è intervenuto per fornire chiarimenti circa l’interpretazione sulle esenzioni delle valutazioni ambientali in conformità all’art. 6 del Regolamento (UE) 2022/2577 e circa il procedimento unico di cui all’art 12, comma 4 del D.lgs. n. 387 del 2023.

In particolare, il MASE ha precisato quanto segue:

“La novellazione normativa dell’art.12 del D.Lgs. n. 387/2023, rafforza la procedura autorizzativa unica con l’inserimento al suo interno delle valutazioni di impatto ambientale, contemplandone anche la specifica tempistica; al contempo il legislatore, non intervenendo nelle disposizioni di cui alla Parte II del Dlgs. 152/2006 ha lasciato immutata al proponente la possibilità di acquisire autonomamente il parere di compatibilità ambientale sul progetto ai sensi dell’art.23 del D.L.vo 152/2006, per le opere di competenza statale.

Pertanto, con riferimento alle competenze della direzione Valutazioni Ambientali, atteso che il procedimento di VIA è attivato su istanza di parte, si conferma il permanere della facoltà di richiedere il provvedimento di VIA indipendentemente dall’autorizzazione.

Quanto alla parte del quesito riferibile alle competenze del Dipartimento Energia ex Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica, con la nota prot. 73742 del 19 aprile 2024, si è rappresentato che il nuovo articolo 12 comma 4 del Dlgs 387/2003, come modificato dal DL 13/2023, contiene una norma transitoria da interpretare restrittivamente e cioè che il procedimento unico possa essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio di VIA solo per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore del nuovo articolo 12 comma 4″.
 

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