Arriva dall’Unione Europea il chiarimento circa il rapporto tra la nuova disciplina sui rischi di incidenti rilevanti, c.d. Seveso III (contenuta nella Direttiva 2012/18/EC e trasposta in Italia con il D.Lvo n. 105/2015) e la gestione dei rifiuti, con specifico riferimento al suolo contaminato.

E’ stato infatti precisato, nel documento FAQ a firma della Commissione UE e diffuso tramite ISPRA, che il suolo escavato, conservato o trattato in un sito, che contenga sostanze pericolose oltre le soglie previste dalla normativa Seveso, fa scattare per l’azienda che lo gestisce gli obblighi previsti dalla normativa sul controllo degli incidenti industriali rilevanti.

Per le imprese che trattano suolo contaminato ciò comporta l’obbligo di considerare, nella valutazione circa gli adempimenti imposti dalla normativa Seveso, anche quelle sostanze e quei rifiuti che potrebbero trovarsi nel suolo e presentare quelle proprietà significative in relazione alla possibilità di incidenti rilevanti.

Lo stretto rapporto tra disciplina Seveso e gestione del suolo contaminato escavato è cruciale anche in vista del nuovo DPR sulle terre e rocce da scavo, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe fornire una più organica disciplina limitata alla loro gestione come sottoprodotti, non rifiuti e rifiuti. (LM)


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