E’ entrata in vigore il 10 novembre la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 recante: “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”.

L’art. 4 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto marittimo) della legge di conversione, in particolare, ha modificato l‘art. 184-quater del D.L.vo 152/2006 inerente i materiali di dragaggio stabilendo che:

“All’articolo 184-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di economia circolare, di favorire l’innovazione tecnologica e di garantire la sicurezza del trasporto marittimo, le amministrazioni competenti possono autorizzare, previa caratterizzazione, eventualmente anche per singole frazioni granulometriche, dei materiali derivanti dall’escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in materia, di cui all’articolo 109 del presente decreto legislativo e all’articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e salvo le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo, il riutilizzo dei predetti materiali in ambienti terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.

5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono adottate le norme tecniche che disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili“.

Pertanto, entro l’8 febbraio 2022 il Ministero dovrà prevedere specifiche norme tecniche che disciplinino il riutilizzo dei sedimenti di dragaggio.

 

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