Il 22 novembre 2022, sono stati pubblicati sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali due importanti provvedimenti: delibera n.7 del 16 novembre 2022 e la circolare n.9 del 21 novembre 2022.

La Deliberazione modifica e integra le Deliberazioni n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 4 del 25 giugno 2019 in merito alla dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico e ai criteri e modalità di svolgimento di tali verifiche.

Nello specifico, viene modificato il comma 5 dell’art. 2 della Deliberazione n. 6/2017, disponendo che: “È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.”

Vengono altresì aggiunti i commi 5-bis e 5-ter ove si specifica, rispettivamente, che:

– il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata e che la cessazione, per qualunque motivo, dal ruolo di legale rappresentante comporta anche la decadenza dalla dispensa e dai requisiti di responsabile tecnico (comma 5-bis);

– il legale rappresentante, per essere dispensato da tali verifiche, deve presentare alla Sezione regionale/provinciale dell’Albo apposita domanda mediante il modello di cui all’Allegato A della citata Deliberazione (comma 5-ter).

Con riferimento alla Deliberazione n. 6/2017 oggetto delle presenti modifiche, la nuova Circolare n. 9 del 21 novembre 2022 fornisce importanti precisazioni e chiarimenti proprio in materia di verifiche di idoneità del responsabile tecnico e relative dispense dalle verifiche, nonché in merito ai requisiti del responsabile tecnico, all’affiancamento al responsabile tecnico e alle disposizioni transitorie.

In merito a queste ultime, viene precisato che:

“a) i responsabili tecnici conservano l’idoneità per la categoria e classe di iscrizione risultanti alla data del 16 ottobre 2017 o oggetto delle domande presentate entro tale data, a prescindere dalle variazioni che intervengono nell’iscrizione dell’impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell’incarico fino alla data del 16/10/2023 termine del periodo transitorio;

b) il responsabile tecnico che alla data dell’entrata in vigore della delibera n.6/2017 ricopre il ruolo di responsabile tecnico per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5), può ricoprire, in regime transitorio, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5″.
 
Scuola per Responsabili Tecnici Gestione Rifiuti da remoto
 

Sull’argomento consigliamo di leggere i nostri commenti dedicati alle verifiche da superare per diventare Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti e al Calendario verifiche Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti.
 
 


Condividi: