Anche in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, e specificamente in tema di sversamento di acque reflue, non ricorre il caso fortuito, costituente causa di esclusione dell’elemento soggettivo del reato, quanto l’agente abbia dato causa al fatto con la sua condotta negligente o imprudente.

Con la recente sentenza n. 5817 del 18 febbraio 2022, la Corte di Cassazione Penale ha stabilito che, nel caso di specie, il superamento dei limiti consentiti delle sostanze pericolose nelle acque reflue industriali scaricate al suolo è attribuibile ad una condotta negligente dei ricorrenti e non a circostanze imprevedibili, in quanto l’impianto non era stato sottoposto alle periodiche manutenzioni ed ai controlli, non erano stati predisposti i presidi necessari volti ad evitare le fuoriuscite di sostanze inquinanti e l’avvenuto superamento dei valori-soglia era stato registrato in due scarichi tra loro distanti e non collegati.


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