Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la nota n. 136902 del 23 luglio 2024, ha risposto all’interpello della Regione Sicilia che chiedeva chiarimenti in merito al termine di validità dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del d.lgs 152/2006, nella considerazione che non è previsto dal medesimo decreto legislativo alcun termine esplicito, a differenza del provvedimento di VIA per il quale, al comma 5 dell’art. 25, del d.lgs. 152/2006, è disposta una durata minima di cinque anni.

Il Ministero, dopo aver chiarito che la verifica di assoggettabilità a VIA (cd. screening) (art. 19 d.lgs 152/2006) e la valutazione di impatto ambientale (VIA) (art 25 d.lgs 152/2006) costituiscono due procedimenti autonomi, destinati a concludersi con due distinti provvedimenti, ha affermato che “tale autonomia la si rinviene anche nella disciplina dell’efficacia intertemporale delle disposizioni in tema di efficacia quinquennale del provvedimento di VIA. Pertanto, in applicazione del criterio generale che impone nell’interpretazione della norma di non attribuire alla medesima un significato diverso rispetto a quello proprio delle parole e dall’intenzione del legislatore, si rileva che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non abbia un limite di efficacia temporale”.

Il Ministero ha aggiunto che, alla luce dell’art. 7 bis, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 che prevede che “gli enti regionali possono disciplinare, con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA”, deve ritenersi che gli Enti territoriali possano prevedere una durata temporale definita per la validità della verifica di assoggettabilità a VIA, con possibilità di proroga della medesima.

 


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