Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 che, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, semplifica i controlli sulle attività economiche.

Le disposizioni del decreto, in vigore dal prossimo 2 agosto, si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Molte le novità introdotte dal decreto, a cominciare dal principio del “controllo collaborativo” che deve guidare le imprese nello svolgimento corretto delle proprie attività più che produrre sanzioni per chi non è in regola. Per questo motivo viene stabilita l’impossibilità di procedere in contemporanea a ispezioni diverse sullo stesso operatore, la limitazione delle ipotesi di accessi a sorpresa e la valorizzazione del contraddittorio anche nell’eventuale fase sanzionatoria.

Per la prima volta la Pubblica amministrazione razionalizza i controlli con una particolare attenzione agli ambiti in cui il rischio è più alto. Viene introdotto un vero e proprio sistema di identificazione del rischio, cui consegue il rilascio di un bollino certificativo di basso rischio, con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno.

Per eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni, le amministrazioni dovranno censire tutti i controlli previsti a legislazione vigente. Il quadro di sintesi sarà elaborato dal Dipartimento della Funzione pubblica, così da individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati. Lo strumento operativo, in tal senso, è il fascicolo informatico d’impresa, che conterrà tutte le informazioni volte a garantire la non ripetizione dei controlli.

Il decreto prevede inoltre un periodo di franchigia per chi ha superato positivamente un controllo, con il rafforzamento del rapporto di fiducia reciproca tra Istituzioni e attività economiche che svolgono la loro attività nel rispetto delle norme, salve ovviamente le attività conseguenti a indagini giudiziarie o a qualificate segnalazioni di terzi e per i controlli in materia di sicurezza sul lavoro.

Infine, per valorizzare la collaborazione e il dialogo tra amministrazioni e imprese, viene introdotta, per alcune fattispecie meno gravi e di carattere formale, una sorta di “diritto all’errore scusabile”: si tratta dell’obbligo della previa diffida, così da consentire agli imprenditori in buona fede di sanare le proprie posizioni, con riferimento a infrazioni che non recano danno all’interesse pubblico, e tornare al pieno rispetto delle regole senza incorrere in sanzioni che saranno invece aggravate se la diffida non verrà ottemperata dall’operatore.


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