E’ stata pubblicata sulla Gazzetta n.228 del 14 settembre 2020 la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del DL 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto “DL Semplificazioni“), che contiene importanti novità per il settore ambientale soprattutto in tema di semplificazione delle procedure relative alla Conferenza dei Servizi, VIA, bonifiche, recupero materiali metallici e rifiuti sanitari, green new deal e fonti rinnovabili.

Viene confermata, in primis, la facoltà per le amministrazioni di accelerare il procedimento relativo alla Conferenza di Servizi.

L‘art. 13 della Legge dispone difatti che:

” 1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all’articolo 14 -bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;

b) al di fuori dei casi di cui all’articolo 14 -bis , comma 5, l’amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all’articolo 14 -ter , comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all’articolo 14 -quinquies , della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza (…).

Altre norme di fondamentale importanza sono quelle contenute nel Capo II sulle “Semplificazioni ambientali” relative alla “Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale” (art. 50, che apporta diverse modifiche al D.L.vo 152/2006) e relative alla semplificazione delle procedure per intervenite opere nei siti oggetto di bonifica (art. 52-53).

Con riguardo alle bonifiche, in particolare, si segnala l’introduzione di un nuovo comma c-bis all’art. 52 della Legge in esame, il quale prevede che: “c -bis ) ove l’indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4 -bis dell’arti-colo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 242.”

Confermata, in sede di conversione in Legge, anche la nuova gestione come rifiuti urbani dei rifiuti sanitari (art. 63-bis) a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione presso le strutture sanitarie e la semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici (art. 40 – ter).

 

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