Con nota 27 maggio 2015, prot. n. 0006038/RN il Ministero dell’Ambiente ha risposto al quesito della Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili, che aveva richiesto chiarimenti in merito alla classificazione dei residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde, con specifico riferimento all’applicazione della disciplina in materia di rifiuti ex Parte IV, D.L.vo n. 152/2006.
Nello specifico il Ministero sostiene che i residui di manutenzione del verde ”possono essere qualificati come sottoprodotti [ex art. 184-bis], D.L.vo n. 152/2006 e non come rifiuti, quando siano impiegati nel rispetto delle specifiche norme di settore (ad esempio — come nell’ipotesi dei materiali esclusi dalla disciplina rifiuti ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo n. 152 cit. — il rispetto della disciplina in materia di combustibili, in caso di destinazione alla combustione a fini energetici) e sia dimostrata la sussistenza dei requisiti richiesti dal citato articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006”. In particolare, aggiunge il Ministero, la nozione di residuo produttivo va intesa in un’accezione ampia, ricomprendendo anche i residui derivanti dalle attività indicate (manutenzione del verde), come anche confermato dalla giurisprudenza nazionale: a tale ultimo proposito viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 4151/2013 sul fresato d’asfalto.
Con il parere in questione, quindi, si precisa che anche per i residui derivanti da attività di sfalcio e di potatura che non rientrino nell’esclusione dalla disciplina dei rifiuti di cui all’art. 185, D.L.vo n. 152/2006 (ad esempio in considerazione della provenienza non agricola), è comunque possibile dimostrare la sussistenza dei requisiti per la qualifica degli stessi come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184 bis del decreto legislativo n.152/06. (GG)

 


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