20/05/2021
Sfalci e potature NON sono sottoprodotti!
Facciamo chiarezza? Il punto di Stefano Maglia
Rifiuti Sfalci e potature SottoprodottiContinuo a leggere con stupore (da ultimo sulla Circolare MITE di qualche giorno fa e su vari articoli e commenti) che gli sfalci e le potature possono essere considerati sottoprodotti, senza alcuna ulteriore specificazione, generando notevole confusione. Facciamo il punto:
- Sfalci e potature sono rifiuti urbani, compresi quelli del verde pubblico (art. 183 TUA, c 1 b-ter, n.5)
- Sono rifiuti speciali (art 184 TUA) se derivano da attività di “manutenzione” (tipo attività del giardiniere)
- Sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti (art. 185, c.1, lett. f, TUA) SOLO SE si tratta di materiale AGRICOLO O FORESTALE derivante da buone pratiche colturali E venga riutilizzato in agricoltura, silvicoltura o per produrre energia da tale biomassa (si noti che l’art. 2, lett. f della DIR 98/2008/UE nemmeno li nomina “sfalci e potature!”);
- Sono sottoprodotti SOLO SE rispettano TUTTE le condizioni dell’art. 184 bis del TUA, cioè sostanzialmente MAI (“deve essere originato da un PROCESSO DI PRODUZIONE”!). Su quest’ultimo punto il pasticcio è dato dal fatto che il DM 264/16 (fonte secondaria rispetto alla Dir. 98/2008 ed al DLvo 152/06) nell’allegato 1 cita improvvidamente “potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato” nell’ambito delle “biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia”, intendendo per biomasse residuali, quelle costituite da residui “come definiti dall’art. 2, c.1, lett. b” ovvero “ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione”. Chiaro? Quindi gli unici soggetti a cui si potrebbe applicare questa ipotesi sono: 1. eventuali produttori di prodotti a base vegetale, per la cui produzione residuano – durante il processo produttivo – residui di produzione; 2. Nostro Signore, in quanto produttore di alberi, erba e arbusti.
(Stefano Maglia)
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