Continuo a leggere con stupore (da ultimo sulla Circolare MITE di qualche giorno fa e su vari articoli e commenti) che gli sfalci e le potature possono essere considerati sottoprodotti, senza alcuna ulteriore specificazione, generando notevole confusione. Facciamo il punto:

  1. Sfalci e potature sono rifiuti urbani, compresi quelli del verde pubblico (art. 183 TUA, c 1 b-ter, n.5)
  2. Sono rifiuti speciali (art 184 TUA) se derivano da attività di “manutenzione” (tipo attività del giardiniere)
  3. Sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti (art. 185, c.1, lett. f, TUA) SOLO SE si tratta di materiale AGRICOLO O FORESTALE derivante da buone pratiche colturali E venga riutilizzato in agricoltura, silvicoltura o per produrre energia da tale biomassa (si noti che l’art. 2, lett. f della DIR 98/2008/UE nemmeno li nomina “sfalci e potature!”);
  4. Sono sottoprodotti SOLO SE rispettano TUTTE le condizioni dell’art. 184 bis del TUA, cioè sostanzialmente MAI (“deve essere originato da un PROCESSO DI PRODUZIONE”!). Su quest’ultimo punto il pasticcio è dato dal fatto che il DM 264/16 (fonte secondaria rispetto alla Dir. 98/2008 ed al DLvo 152/06) nell’allegato 1 cita improvvidamente “potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato” nell’ambito delle “biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia”, intendendo per biomasse residuali, quelle costituite da residui “come definiti dall’art. 2, c.1, lett. b” ovvero “ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione”. Chiaro? Quindi gli unici soggetti a cui si potrebbe applicare questa ipotesi sono: 1. eventuali produttori di prodotti a base vegetale, per la cui produzione residuano – durante il processo produttivo – residui di produzione; 2. Nostro Signore, in quanto produttore di alberi, erba e arbusti.

(Stefano Maglia)

 

Sottoprodotti gestione sicura

 


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