27/03/2019
Sicurezza nell'impiego di gas combustibile
Dal 10 aprile 2019 in vigore il decreto 23/2019
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2019 il provvedimento tramite il quale l’Italia si adegua al Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi. Si tratta del decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23, in vigore dal 10 aprile 2019, adottato in attuazione della delega contenuta nella Legge di delegazione UE 2016-2017.
Dei 5 articoli che lo compongono, l’art. 1 chiarisce che il nuovo decreto “reca disposizioni per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426“, mentre l’art. 2 introduce una serie di modifiche alla Legge 1083/1971, recante norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile. In particolare, l’art. 1 della Legge 1083/1971, ai sensi del quale “tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza“, viene aggiunto che “per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l’ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo“. Viene, poi, aggiunto all’art. 3 della medesima legge che “per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di conformità di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426“.
Come anticipato, il nuovo decreto 23/2019 si occupa anche di vigilanza e sanzioni. Infatti, viene integralmente sostituito l’art. 4 della Legge 1083/1971, ove oggi si legge – tra l’altro – che “per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/426, per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell’Unione europea, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’interno, coordinando i propri servizi nell’ambito delle specifiche competenze ed avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) 765/2008“. Quanto alle sanzioni, viene sostituito l’art. 5 della medesima Legge, il cui primo comma ora dispone che “il fabbricante, l’importatore o il distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a quarantacinquemila euro“. La medesima sanzione vale per chiunque non osserva le disposizioni della Legge 1083/1971, eccetto casi in cui è prevista sanzione diversa, qual è ad esempio quello dell’operatore economico che non osserva i provvedimenti delle autorità competenti, il quale va incontro alla sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro.
Successivamente, l’art. 3 si occupa delle disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative, l’art. 4 (Disposizioni finali) chiarisce che “tutti i riferimenti alla direttiva 2009/142/CE, abrogata dal regolamento (UE) 2016/426, si intendono fatti a quest’ultimo regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI del medesimo regolamento“.