07/07/2016
Sicurezza Lavoro News
Le novità della settimana
Sicurezza nelle attività lavorative con radiazioni ionizzanti nel settore industriale non nucleare
Il 04/07/2016 è stato pubblicato il volume INAIL “Il rischio fisico nel settore della bonifica dei siti industriali di origine non nucleare contaminati da radiazioni ionizzanti”
OT24
Per gli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2016 è disponibile il nuovo modello OT/24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2017.
Sicurezza cave e lapidei
Toscana – Il 5 luglio è stato firmato il protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e le Procure di Massa e Lucca, per aumentare la sicurezza e riduzione degli infortuni con controlli in cava e nelle aziende del lapideo.
Piano operativo di vigilanza – malattie professionali
Sardegna – Il 4 luglio il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha approvato il Piano Operativo Integrato di Vigilanza e Prevenzione e di attività di indagine sulle malattie professionali predisposta dal gruppo di lavoro per il miglioramento della qualità e uniformità delle attività di vigilanza per il 2016.
Promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
E’ stato sottoscritto tra Inail DR Abruzzo e Regione Abruzzo il protocollo di intesa che prevede vari ambiti di collaborazione e interventi congiunti a livello prevenzionale, di sviluppo e il consolidamento di sistemi informativi/gestionali, di supporto tecnico, redazionale, nonché di individuazione di metodologie e strumenti destinati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Rassegna giurisprudenziale della settimana
Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 04/07/2016, n. 27165
Ricorre in Cassazione il Coordinatore per l’esecuzione del lavori, per l’imputazione di reato di omicidio colposo plurimo: nel corso dei lavori per la realizzazione della variante di valico della autostrada 3 operai precipitavano nel vuoto da un’altezza di circa 40 metri a seguito dello sganciamento della pedana sulla quale si trovavano, causato dall’errato montaggio del sistema di ancoraggio (violazione dell’art. 92 I comma lett. a) D. Lgs. 81/08, mancato controllo dell’effettiva informazione e formazione dei lavoratori che componevano la squadra addetta alla costruzione della pila, colpa per imprudenza, negligenza ed imperizia nonché nell’inosservanza delle disposizioni di legge).
Il coordinatore per l’esecuzione ha una autonoma funzione di alta vigilanza e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto); unica eccezione è costituita dalla previsione di cui all’art. 92 lett. f D. Lgs 81/08 (in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, immediatamente percettibile, è tenuto a sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate).
Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 04/07/2016, n. 27155
Responsabilità del datore (lesioni personali colpose gravi) per l’infortunio del dipendente cadendo da una scala sulla quale era salito per eseguire lavori di potatura di alberi. La rottura del ramo è un evento riconducibile alla concretizzazione di un elemento del rischio tipico della lavorazione.
Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 04/07/2016, n. 27150
Reato di lesioni colpose gravi con violazione di disciplina anti-infortunistica per l’infortunio sul lavoro causato da una scheggia metallica conficcatasi nell’occhio che si è staccata dalla macchina fresatrice manuale (un vecchio modello, obsoleto e mai adeguato, privo di un interruttore di sicurezza) alla quale stava lavorando l’operaio. Anche in passato si erano verificati altri infortuni.
Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 01/07/2016, n. 247066
Grave infortunio con l’imputazione di omicidio colposo per il datore di lavoro e il dipendente alla guida del carrello elevatore che investiva un collega, provocandogli lesioni gravi (costituite da fratture multiple al bacino e lesioni craniche) e il decesso poi.
L’evento poteva essere evitato se fossero state rispettate le specifiche norme antifortunistiche inerenti la delimitazione delle aree destinate al transito dei veicoli, rispetto a quelle riservate al passaggio dei lavoratori garantendo la circolazione dei pedoni e dei veicoli avvenga in modo sicuro. Carente anche la manutenzione del carrello elevatore. Nel caso specifico, la mancanza di specchietto retrovisore ha reso rischiosa la manovra che richiede frequenti rotazioni e spostamenti laterali.
Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 01/07/2016, n. 247060
L’operaio si trovava all’interno del silos per operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia dei macchinari, le cui polveri erano da convogliarsi in una caldaia a vapore a mezzo di una coclea azionata da un motore elettrico: veniva agganciato agli arti inferiori dalla coclea, attivatasi improvvisamente per l’assenza di un dispositivo di blocco e subiva l’amputazione della gamba destra all’altezza della coscia ed ampie ferite lacero contuse alla gamba sinistra.
Il legale rappresentante veniva condannato per le lesioni colpose gravissime ed al risarcimento in solido con il responsabile civile, in favore delle costituite parti civili – INAIL, persona offesa e suoi familiari. Il datore di lavoro è responsabile per colpa generica (imprudenza, imperizia e negligenza) e colpa specifica (violazione dell’obbligo di informazione, formazione e addestramento del personale dipendente sull’uso e sui rischi delle attrezzature e dei macchinari di lavoro, art. 55 D. Lgs. n. 81/08, in riferimento agli artt. 18 e 37). Infatti l’operaio non aveva mai seguito alcun corso di formazione relativo alle tecniche di utilizzo e manutenzione del silos né era stato informato dei rischi connessi a tale attività. La responsabilità riguardava anche l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza delle attrezzature e dei macchinari di lavoro, perchè mancava un dispositivo di blocco automatico o di un interruttore manuale che ne consentisse l’arresto immediato in caso di emergenza; inoltre non erano presenti i pittogrammi di legge indicanti divieto di introduzione nel silos in caso di macchinario in azione.
Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 01/07/2016, n. 27047
Infortunio sul lavoro e condanna dell’imputato per aver utilizzato un mezzo elevatore caricando nel cestello due operai nella cesta metallica ed iniziando la manovra in quanto infilava le forche verso il basso, così la cesta non essendo trattenuta dall’apposito gancio di sicurezza di fermo, cadeva al suolo con i lavoratori (dall’altezza di circa 4 metri).
Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 01/07/2016, n. 27051
Responsabilità del titolare della ditta del reato di lesioni colpose gravi con violazione di norme antinfortunistiche art. 71 comma 4 lett. a del D. Lgs 81/2008 per aver lasciato utilizzare un trans pallet elettrico per issare “l’infortunato” all’interno del vano dell’autocarro per aiutarlo a ricevere il materiale e rendere più rapide le operazioni di carico del mezzo. Inoltre il manuale di uso escludeva espressamente che potesse essere impiegato per sollevare persone.
Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 01/07/2016, n. 27107
Operaia in una maglieria, chinandosi a raccogliere un capo da trattare, veniva colpita dalla leva di movimentazione della macchina, una pressa a caldo per l’apposizione sui tessuti di termoadesivi, a causa dell’improvviso sganciamento del coperchio, riportando lesioni all’occhio destro, per frantumazione della lente correttiva (miope dall’età di 6 anni). Il malfunzionamento era già segnalato.
Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 01/07/2016, n. 24056
Datore di lavoro colpevole del reato di cui all’art. 590 c.p. per lesioni personali gravi al dipendente (dal giorno precedente) a causa di attrezzature da lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro: il lavoratore era alla macchina per la prima volta da solo, quando il guanto della mano destra si impigliava sul filo che stava avvolgendo e intrappolava la mano tra le spire ed il rocchetto, con conseguente frattura scomposta del polso della mano destra.
Violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per negligenza, impudenza, imperizia e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 23 e 71 D. Lgs. 81/08), ometteva di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative ed ai requisiti di cui all’art. 70 D. Lgs. 81/08. Il macchinario era un macchinario artigianale, sprovvisto di idonea difesa a protezione degli elementi mobili, assemblato dalla stessa società senza tenere conto delle disposizioni di legge e regolamento, privo di certificato di conformità e libretto d’uso.
Nella sentenza si argomenta sulla delega formale e la delega di gestione (di fatto). L’ amministratore delegato che era anche il legale rappresentante della società, era destinatario ex lege dei precetti antinfortunistici e all’epoca dei fatti non sussisteva una efficace delega delle funzioni quindi è responsabile in materia di sicurezza essendo il titolare della posizione di garanzia.
(A cura di P. Rossi)