08/08/2017
Sicurezza Lavoro news
Opuscolo INAIL e crisi ambientale
Opuscolo INAIL: Sicurezza al passo coi tempi
Di carattere divulgativo, Inail pubblica un volume consultabile solo in rete toccando le principali tematiche di Salute e Sicurezza sul Lavoro, con particolare attenzione alle agevolazioni tariffarie e sul sostegno economico previsti dalla normativa vigente in favore delle imprese che investono in prevenzione, illustrando le norme, le disposizioni e gli adempimenti principali in materia di SSL.
Si suddivide, infatti, in due parti:
I) Principali concetti di salute e sicurezza sul lavoro: i soggetti della sicurezza aziendale secondo il d.lgs. 81/2008 e s.m.i., formazione, vigilanza e consulenza, costi e benefici della prevenzione.
II) Agevolazioni economiche per imprese che intendono effettuare miglioramenti delle condizioni di salute e sicurezza: Oscillazione del tasso per prevenzione (OT-24) e Incentivi di sostegno alle imprese (Isi).
Sardegna: Crisi ambientale ed esposizione lavoratori all’amianto
Il resoconto n. 67 del 25/07/2017 della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, illustra diversi casi, fra cui i problemi causati ai lavoratori dall’esposizione all’amianto in Sardegna.
La diffusa presenza di amianto in Sardegna comporta varie considerazioni che riguardano: i riconoscimenti dei benefici previdenziali, l’esposizione all’amianto, la tutela della collettività, gli incentivi alla bonifica attraverso il recupero delle aree industriali dismesse, il contenzioso giudiziario, un attento censimento. Si tratta di una situazione generalizzata che è bene precisare riguarda molte realtà industriali della Sardegna e italiane.
La legge 257 del 1992 in Sardegna ha ricevuto applicazione con una legge regionale del 23 dicembre 2005, numero 22. Nonostante il ritardo, la rilevazione dei materiali contenenti amianto e il censimento di siti presenti sul territorio regionale al 31 ottobre 2013 risultano 2029 (di cui 1341 inerenti ad edifici pubblici o aperti al pubblico, 688 relativi a impianti industriali attivi dismessi); 76 sono in provincia di Sassari e all’interno di tale numero ricade il sito di Porto Torres e Fiumesanto già dichiarato ad “elevato rischio di crisi ambientale”.
Migliaia di stabilimenti ed edifici con la presenza di amianto comporta l’esposizione sia dei lavoratori ad oggi attivi, ma anche della collettività, il cui rischio è destinato ad aumentare anche per l’usura dei materiali stessi.
La Commissione ha dedicato una specifica attenzione con l’elaborato normativo costituito dal testo unico amianto contenuto nel disegno di legge AS 2602 attualmente in discussione presso le Commissioni riunite lavoro e ambiente del Senato. Infatti dopo la presentazione del citato disegno di legge, sulla base di diverse audizioni tenutesi nell’anno 2016 (circa le condizioni dei lavoratori ex esposti ad amianto che prestavano attività presso gli stabilimenti industriali siti in Sardegna), sopralluoghi e documentazione varia, la Commissione ha valutato vari casi, fra cui lo stabilimento ex Eni di Ottana.
Se è indubbio che presso detto stabilimento vi era esposizione ad amianto (come si desume purtroppo dai dati provenienti dal numero di patologie e da quelli riportati dalle associazioni dei lavoratori ex esposti), le domande di riconoscimento delle malattie professionali denunciate dai lavoratori dello stabilimento sono soltanto 55.
Inoltre, l’Inail ha ritenuto che 7 denunce siano definite positivamente, 11 hanno patologie che non hanno scientificamente correlazione con l’esposizione all’amianto; 24 sono state respinte; 1 caso è stato definito negativamente ed è attualmente in contenzioso giudiziario ed altri 12 casi sono tuttora in istruttoria in quanto recentemente denunciati.
La Commissione osserva che in relazione al numero degli occupati e alla presenza di amianto il numero dei casi denunciati probabilmente dovrebbe essere molto più elevato e considera che il periodo di latenza (atteso che lo stabilimento è stato chiuso dal 2003, ma non vi sarebbe dovuta avvenire lavorazione con esposizione ad amianto già nel 1992), la scarsa sensibilità nel denunciare i casi di patologie professionali asbestoderivate, soprattutto del mesotelioma pleurico ed inoltre molti di tali tumori non vengano denunciati al COR e quindi al Registro Nazionale dei mesoteliomi.
Ottana costituisce una peculiarità che merita specifica attenzione anche in merito alla richiesta di 1081 domande per ottenere i benefici previdenziali per i lavorati dello stabilimento, ma 1066 furono respinte! Vi era di certo la presenza di amianto ma non la prova di una esposizione qualificata prevista dalla legge per il riconoscimento delle speciali previdenze e questo ha determinato una serie di ricorsi davanti al giudice del lavoro al fine di poter richiedere l’affermazione del diritto all’integrazione pensionistica. Si è creato un enorme contenzioso giudiziario gravando sui lavoratori, sull’Inps, sull’apparato giudiziario, sulle istituzioni e delle famiglie dei lavoratori.
Quindi la Commissione, fa propria la proposta del direttore regionale dell’Inps circa l’istituzione di un tavolo tecnico tra tutti gli enti, associazioni, operatori e con la stessa magistratura (nell’interesse della tutela della salute dei lavoratori e della collettività nonché dell’efficienza amministrativa e giudiziaria), al fine di comprendere la sussistenza o meno di un’esposizione qualificata presso lo stabilimento di Ottana.
Fonte: Senato della Repubblica
Crollo del ponte sull’A14: sicurezza nei cantieri autostradali e responsabilità ex 231/01
Il 9 marzo 2017 lungo l’autostrada A14 nell’ambito del cantiere edile per l’innalzamento del ponte 167 si verificava il crollo e la distruzione del ponte stesso, con il decesso di due persone che transitavano a bordo di un’autovettura che transitava su quel tratto autostradale nonché lesioni personali a tre lavoratori dipendenti della ditta subappaltatrice.
Quando vi sono appalti, subappalti, affidamento e esecuzione dei lavori nei cantieri edili il punto debole è la programmazione e progettazione della sicurezza ridotti ad una mera espressione burocratica e adempimento formali.
In realtà la progettazione e l’esecuzione costituiscono momenti integranti la sicurezza del lavoro e a loro volta integrati dalla competenza, attenzione, specificità degli interventi preventivi e protettivi.
La pianificazione della sicurezza riguarda sia il cantiere in senso stretto, ma anche tutto ciò che coinvolge il cantiere edile e in particolare degli utenti, cittadini, collettività che possono essere messi in pericolo dalla gestione del cantiere stesso.
Come ben evidenzia il resoconto n. 67 del 25/07/2017 della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro la tragedia del crollo del ponte 167 dimostra il coinvolgimento e la politica della sicurezza da parte delle imprese contraenti l’appalto e il subappalto e quindi un coinvolgimento diretto per la responsabilità amministrativa degli enti.
Nel caso concreto la responsabilità degli enti potrà applicarsi soltanto in relazione all’omicidio colposo e alle lesioni colpose ma non al crollo colposo e al disastro colposo che eventualmente dovesse essere ritenuto dall’autorità giudiziaria, poiché tali ultimi reati non sono previsti. E’ quindi sentito il bisogno di una integrazione legislativa del decreto legislativo 231 del 2001 in relazione ai reati che possono verificarsi con violazione delle normative in materia di sicurezza del lavoro che mettono a rischio le strutture e la pubblica incolumità.
Fonte: Senato della Repubblica
Cave Apuane: piano paesaggistico e attività estrattiva
“Vittoria per l’ambiente e per il lavoro” commenta così il presidente Enrico Rossi la sentenza del Tar della Toscana riconoscendo la legittimità delle scelte operate dalla Regione con il Piano in riferimento all’attività di cava.
“Il piano paesaggistico della Regione Toscana era stato impugnato dai cavatori – ricorda Rossi – Ieri sera e’ stata pubblicata la prima sentenza del Tar Toscana. I ricorsi sono respinti e il Pit piano paesaggistico e’ legittimo nella disciplina dell’attività estrattiva. Sono legittimi il divieto di non cavare sopra i 1.200 metri, l’obbligo della valutazione di compatibilità paesaggistica, l’obbligo dei piani di bacino, la previsione dell’obiettivo della filiera corta. Insomma – conclude il presidente – è un piano legittimo che i cavatori devono rispettare. È stato un grande lavoro, che ora dobbiamo continuare”.
Positivo anche il commento di Vincenzo Ceccarelli, assessore a infrastrutture e governo del territorio, che tra le sue competenze ha anche le cave: “Questa sentenza è la conferma della correttezza e legittimità dell’azione della Regione, che non vuole penalizzare le attività di escavazione, ma con lungimiranza ha voluto introdurre nuove regole che comportano una lavorazione maggiormente compatibile e rispettosa di un ambiente unico e non riproducibile, cercando nel contempo di dare importanza al lavoro e di esaltare il valore aggiunto di una materia così preziosa come il marmo, attraverso una maggiore lavorazione in loco, volta anche ad accrescere l’occupazione. A questo punto ci aspettiamo che tutti rispettino regole che sono semplicemente regole di civiltà, oltre che di corretta operatività”.
Fonte: Regioni.it
(A cura di P. Rossi – paolarossilegal@libero.it)