E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2017 il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 137, riguardante l’attuazione della direttiva 2014/87/Euratom, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 4 ottobre 2017, si compone di tre articoli.

L’art. 1 indica le modifiche al DL 230/1995, recante disposizioni attuative di una serie di direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, sicurezza degli impianti nucleari, gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. In particolare, oltre ad aggiungere una serie di nuove definizioni, quali, ad esempio, quelle di inconveniente, funzionamento anomalo, piano operativo, vengono introdotti in capo ai titolari degli impianti nucleari dei precisi obiettivi di sicurezza nucleare, nonché le relative misure idonee a conseguirli. Viene riconosciuto all’ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) il potere di richiedere agli esercenti le attività soggette alla vigilanza tutte le informazioni e i documenti necessari all’attività di controllo, nonché un importante ruolo anche in termini di cooperazione con le autorità di regolamentazione competenti di altri Stati membri dell’Unione.

L’art. 2 presenta le modifiche al DL 45/2014, riguardante l’attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Le modifiche vertono sul ruolo, nonché su competenze e struttura dell’ISIN, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera in totale autonomia regolamentare, gestionale, amministrativa e contabile.

L’art. 3, infine, contiene le disposizioni transitorie finali, e stabilisce, in particolare, al comma 1, che i titolari di licenza di esercizio dell’impianto, di cui all’art. 50 del DL 230/1995, o di autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 51 e 52 del medesimo decreto, che alla data di entrata in vigore del nuovo DL 137/2017 non abbiano ancora presentato istanza per l’autorizzazione alla disattivazione, devono provvedere, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del predetto decreto, a presentare al Ministero dello sviluppo economico il piano preliminare delle operazioni di disattivazione. (LM)


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