IL CASO TYSSEN: La Corte di Cassazione ha confermato le condanne dell’appello bis, con la pena più alta per l’AD a quella più bassa per RSPP.
Il 13 maggio 2016, la quarta sezione penale della Cassazione, presieduta da Fausto Izzo, ha deciso di confermare le condanne ai sei imputati nel processo per il rogo nello stabilimento di corso Regina Margherita a Torino, scoppiato la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, in cui morirono 7 operai, Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Rocco Marzo, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Bruno Santino e Antonio Schiavone. Le pene: nove anni e otto mesi per l’amministratore delegato Harald Espenhahn, sei anni e dieci mesi per i dirigenti Marco Pucci e Gerald Priegnitz, sette anni e sei mesi per il direttore dello stabilimento Daniele Moroni, sette anni e due mesi per l’ex direttore dello stabilimento Raffaele Salerno e sei anni e otto mesi per il responsabile della sicurezza Cosimo Cafueri.

“Attuazione della Direttiva 2014/34/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”.
Il 26/05/2016 entra in vigore il Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 che recepisce il contenuto della Direttiva. In forza dell’articolo 117, lettera h) la materia è di competenza esclusiva dello Stato.
Lo schema di decreto legislativo abroga il decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998 disciplinando integralmente la materia. (https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/966611/index.html?stampa=si&part=dossier_dossier1-sezione_sezione1)
FONTE: GU Serie Generale n. 121 del 25-5-2016 – Suppl. Ordinario n. 16 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-25&atto.codiceRedazionale=16G00094&elenco30giorni=false

CESSAZIONE USO DI AMIANTO: GESTIONE DEL DATORE DI LAVORO
Gestione dell’amianto negli edifici ad uso civile, commerciale o industriale, con riferimento agli impianti tecnici produttivi, locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti”.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interpello del 12/05/2013, n. 10
La Commissione ha risposto all’istanza di interpello avanzata da Confindustria, per sapere se gli impianti tecnici produttivi, strettamente correlati all’attività imprenditoriale e funzionali al ciclo di produzione delle attività ivi esercite, rientrino nella definizione di “impianti tecnici in opera all’interno ed all’esterno degli edifici” di cui al DM 6 settembre 1994.
Il DM 6 settembre 1994, il quale “si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse” e precisa: “sono pertanto esclusi da tale normativa gli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell’amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi o quelli nei quali è stata effettuata riconversione produttiva) e le altre situazioni in cui l’eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti”.
La Commissione ritiene che eventuali materiali contenenti amianto debbano essere gestiti:
– mediante l’applicazione delle disposizioni del DM 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore e del d.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell’immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile;
– attraverso le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 a cura del Datore di Lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello%2010-2016.pdf
AGENTI CHIMICI E SITI CONTAMINATI
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interpello del 12/05/2013, n. 9
Utilitalia ha avanzato istanza di interpello in merito alla “valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro” per sapere se, il datore di lavoro possa utilizzare il metodo indicato nel Manuale operativo pubblicato dall’Inail “Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” ai fini della valutazione e della gestione dei rischi da agenti chimici pericolosi presenti a qualsiasi titolo nei siti contaminati e non impiegati in dirette attività di bonifica”, nei “luoghi di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati, il datore di lavoro deve individuare tutti i pericoli e valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti a qualsiasi titolo nel sito contaminato e non impiegati nelle attività dirette di bonifica, includendo anche pericoli e rischi derivanti dalla contaminazione stessa del sito.
La Commissione, in risposta, ritiene che l’utilizzo del manuale sopra indicato possa costituire un valido e utile riferimento per la valutazione e gestione del rischio chimico ponendo essenzialmente l’attenzione sugli aspetti legati alla salute, fermo restando l’obbligo di valutazione del rischio per la sicurezza ex art 2 co. 1, lett. q), del d.lgs. n. 81/2008 e art. 28 e art. 17, co 1, lett. a) d.lgs. n. 81/2008.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello%209-2016.pdf

SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL LAVORATORE DISTACCATO?
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interpello del 12/05/2013, n. 8
Fondazione Rubes Triva, ha avanzato istanza di interpello in merito alla “corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008”. In particolare l’istante chiede di sapere “nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.Lgs 81/2008 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati”.
Commissione per gli Interpelli risponde.
In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). Sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello%208-2016.pdf

INAIL Autoliquidazione 2015-2016: Dal 20 maggio 2016 comunicazione basi di calcolo
Il datore di lavoro soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l’artigiano senza dipendenti pagano ogni anno il premio mediante l’autoliquidazione. Il procedimento consente di determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali, il premio silicosi ed asbestosi nonché il premio speciale artigiani. Dal 20 maggio 2016 nel Servizio online del portale istituzionale “Comunicazione Basi di Calcolo” – sezione Fascicolo Aziende, sono disponibili le comunicazioni delle basi di calcolo relative all’autoliquidazione 2015-2016 del mese di giugno. https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avvisi_autoliquidazione_basi-di-calcolo.html

(A cura di P. Rossi)


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