A seguito dell’interrogazione a risposta immediata in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, avvenuta in data 28 aprile u.s., si segnala che il Ministero dell’Ambiente non ha provveduto in merito alla richiesta di riduzione dell’importo del contributo annuale SISTRI dovuto dalle imprese, né si è intervenuto concedendo una proroga per il pagamento del medesimo.
Pertanto, si ricorda che in data 30 aprile 2016 scade il termine (oltre che della presentazione del Mud) per il pagamento del contributo annuale dovuto dai soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI secondo gli importi già previsti per legge. Si rammenta, infatti, che l’articolo 7 del DM 52/2011 (cd. TU Sistri) prevede l’obbligo del versamento per «ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti da versarsi al momento dell’iscrizione e negli anni successivi entro il 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono … indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio».
Pertanto, il contributo 2016 deve essere pagato entro il 30 aprile 2016 salvo incorrere nell’illecito di omesso pagamento del contributo (si ricorda infatti che la sanzione di cui all’art. 260-bis, c. 2, è in vigore dal 1 aprile 2015, e prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €; in caso di rifiuti pericolosi da 15.500 € a 93.000 €, oltre alla sospensione immediata del servizio). Si precisa, però, che tali importi sono stati ridotti della metà per effetto della L. 25 febbraio 2016 , n. 21 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative), in cui all’articolo 8, al comma 1, alla lettera a) si legge che “… Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all’articolo 260 -bis , commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento”.
Circa gli ultimi provvedimenti emanati in argomento, si evidenzia infine che l’art. 1 del D.L.vo 22 gennaio 2016, n. 10 (cd. Taglianorme) apporta una modifica all’art. 11, c. 2, del DL 101/13 conv. con modificazioni in L. 125/13, prevedendone – in particolare – la soppressione del secondo periodo: ne consegue così che sono ora esclusi dal SISTRI i rifiuti urbani (pericolosi) per tutte le regioni, eccetto che per la Campania. (MVB)

 


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