Con la sentenza n. 5569 dell’11 maggio 2016 il TAR Lazio, sez. III, ha ritenuto inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso presentato dalla SELEX contro il Ministero dell’Ambiente e CONSIP, con particolare riguardo al bando di gara con cui quest’ultima ha indetto la procedura per il nuovo affidamento in concessione del SISTRI.
Secondo i giudici amministrativi, l’azione proposta dalla ricorrente SELEX, sebbene abbia ad oggetto l’impugnazione di un atto amministrativo come il bando di gara CONSIP, “non contiene specifiche censure contro il suo contenuto ovvero contro la procedura stessa … bensì costituisce il pretesto per introdurre, in questa sede, questioni interpretative che riguardano il contratto stipulato a suo tempo con il Ministero resistente relativamente all’assetto economico del rapporto ed al trasferimento della titolarità dell’infrastruttura informatica una volta scaduto il contratto stesso”. Peraltro, anche se SELEX avesse voluto introdurre un’azione avente ad oggetto la corretta interpretazione delle clausole contrattuali del rapporto stipulato nel 2009, non potrebbe che dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: infatti, le controversie in tema di concessioni di servizi, avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi per l’espletamento di attività svolte in adempimento del contratto di affidamento del servizio stesso, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. (MVB)

 


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