Da domani, 1° aprile 2015, scatteranno le sanzioni per omessa iscrizione al Sistri e per il mancato pagamento del contributo annuale, ma la tempestiva attivazione del meccanismo di ravvedimento operoso previsto dal Codice Ambientale permetterà di attutirne l’effetto. L’applicabilità delle prime sanzioni per l’inosservanza delle prescrizioni dettate dal nuovo sistema di tracciabilità telematica dei rifiuti è sancita dal D.L. n. 192 del 2014 “Milleproroghe”, come convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 11/2015, che rende irrogabili, per le suddette condotte, le pene amministrative previste dai commi 1 e 2 dell’art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006. Obbligati ad aderire al Sistri e potenzialmente interessati dalle sanzioni in caso di omissione sono i soggetti indicati all’art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006 e al D.M. 24 aprile 2014 (enti/imprese produttori di rifiuti speciali; enti/imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale; enti/imprese che trattano, recuperano, smaltiscono, commerciano o svolgono attività di intermediazione di rifiuti speciali pericolosi; gli operatori che svolgono trasporto intermodale affidatari di rifiuti speciali; i Comuni della regione Campania e gli enti/imprese che in Campania svolgono attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti nel territorio). Si segnala che in data 9 marzo 2015 è intervenuto un aggiornamento del sito Sistri alla voce “soggetti obbligati”, per cui sussiste l’obbligo di iscrizione anche per i trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi, ossia le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5, ovvero coloro che producono e trasportano in proprio rifiuti speciali pericolosi in quantità superiori a 30 kg/l al giorno. Interessati dal pagamento del contributo annuale, da corrispondere entro il 30 aprile di ogni anno, sono i soggetti obbligati all’iscrizione e quelli che aderiscono volontariamente al Sistri. A mitigare l’impatto delle sanzioni concorrerà, tuttavia, il meccanismo del “ravvedimento operoso” previsto dall’art. 260-bis, comma 9-ter del Codice dell’ambiente, che rende indenni dalle sanzioni amministrative i soggetti che entro 30 giorni dalla commissione dell’illecito vi pongono riparo adempiendo agli obblighi: tali soggetti pagheranno ¼ delle sanzioni se definiscono la controversia entro 60 giorni dalla contestazione, sempre previo adempimento agli obblighi. (RT)


Condividi: