Come annunciato, è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018 l’atteso Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, contenente Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrSeleziona i fileazione. Si tratta del DL Semplificazione, in vigore dal 15 dicembre 2018, il cui art. 6 dispone l’abrogazione del sistema elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a partire dal 1° gennaio 2019.

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Assieme al SISTRI, sono abrogate anche una serie di disposizioni di legge, tra le quali si segnala l’art. 16 del D.L.vo 205/2010, la norma con la quale erano state introdotte “nuove versioni” degli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.L.vo 152/2006: ai sensi del comma 3 del citato art. 6, fino alla definizione dell’annunciato sistema informatico gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, la tracciabilità dei rifiuti sarà garantita tramite i tradizionali adempimenti previsti agli art. 188, 189 (MUD), 190 (registri) e 193 (formulario) “nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Lo stesso vale per l’art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), che continua ad applicarsi nel dettato previgente al predetto decreto 205/2010.

Pertanto, quale ulteriore conseguenza dell’abrogazione del Sistema, non sono più dovuti i relativi contributi di iscrizione. Quanto ai contributi relativi all’anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre il 31 dicembre 2018, il nuovo DL ne prevede la riassegnazione, con decreto del Ministro dell’economia, all’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente.


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