E’ stato pubblicato sulla GUUE del 7 gennaio il Reg. (UE) n. 2015/9 della Commissione che apporta modifiche al Reg. (UE) n. 142/2011, recante a sua volta disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 sui Sottoprodotti di Origine Animale (SOA).
In particolare il nuovo Regolamento, mediante modifica dell’art. 15, Reg. (UE) n. 142/2011, introduce la possibilità per gli Stati membri – in deroga a quanto previsto dall’art. 14 del Reg. (CE) n. 1069/2009 (“Smaltimento e uso di materiali di categoria 3”) – di autorizzare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di piccole quantità di materiali di categoria 3 costituiti da prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione, difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali. Ciò a condizione che siano rispettate le prescrizioni di smaltimento mediante gli “altri mezzi” di cui all’Allegato VI, Capo IV del Reg. (UE) n. 142/2011, il quale prevede limitazioni di volume, temporali, ecc.. In via generale, lo smaltimento così realizzato non dovrà comportare rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale.
Il Reg. (UE) n. 2015/9, in vigore dal 27 gennaio 2015 ed applicabile a decorrere dal 23 febbraio 2015, apporta infine varie modifiche agli Allegati I, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV e XVI del Reg. (UE) n. 142/2011. (GG)


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