18/12/2015
SOA
Grasso animale come combustibile: il Consiglio di Stato si esprime sulla bozza di regolamento
Con proprio parere interlocutorio n. 3184 del 26 novembre 2015 il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole, seppure con alcune riserve, allo schema di regolamento recante “Inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006”.
Con tale provvedimento il Ministero dell’Ambiente intende introdurre una nuova voce nell’ambito dell’elenco delle biomasse atte alla combustione, utilizzabili negli impianti industriali ed in quelli civili, di cui all’Allegato X, Parte II, Sezione 4, Paragrafo 1, alla Parte V, D.L.vo n. 152/2006, costituita dai “prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale” e dai relativi prodotti derivati, che sono attualmente classificati come sottoprodotti di origine animale (SOA) disciplinati a livello comunitario dal Reg. (CE) n. 1069/2009: tale Regolamento, unitamente al Reg. attuativo (CE) n. 2011/142) disciplina infatti l’utilizzazione, inclusa la combustione, dei SOA e dei relativi derivati, categoria nel cui ambito ricadono i grassi di origine animale, ma esclusivamente sotto il profilo sanitario (e non anche ambientale).
Lo schema di regolamento vagliato dal Consiglio di Stato prevede la possibilità di utilizzare i grassi animali nei processi di combustione con l’applicazione, in ogni caso, delle metodologie di trasformazione, delle condizioni di combustione e delle altre condizioni prescritte dalle norme sanitarie europee succitate e comunque nel rispetto dei valori limite previsti in apposita tabella. Sarebbe comunque prevista l’esclusione dell’utilizzo di tali SOA negli impianti termici civili.
Il Consiglio di Stato, nel proprio parere n. 3184/2015, afferma peraltro che “ai fini del rilascio del parere definitivo, debbano essere acquisiti elementi di approfondimento ed in particolare una dettagliata e documentata relazione integrativa, corredata dai relativi allegati”, predisposta dal dicastero dell’ambiente e riguardanti in particolare i profili di compatibilità ambientale ed i controlli.
Al Ministero sono stati assegnati 30 giorni dalla ricezione del parere per fornire una risposta alle suddette richieste. (GG)