Dal 16 luglio è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1084 della Commissione del 25 giugno 2019, di modifica il Reg. (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l’armonizzazione dell’elenco degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati e la tracciabilità di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (pubblicato sulla GUUE L 171 del 26 giugno 2019).

 

Per effetto di queste nuove disposizioni, è stato modificato il Reg. (UE) n. 142/2011 inserendovi prescrizioni relative agli elenchi armonizzati degli stabilimenti e degli impianti riconosciuti o registrati e prevedendo che questi elenchi armonizzati e aggiornati siano inseriti nell’apposito sistema (TRACES).

 

Inoltre, siccome ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 gli operatori devono garantire che, durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano accompagnati da un documento commerciale, per evitare l’impiego di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nella catena di produzione dei mangimi per animali d’allevamento, le attività dei commercianti registrati responsabili dell’organizzazione del trasporto vengono rese più chiare e trasparenti ai fini dei controlli ufficiali adeguando l’attuale modello di documento commerciale.


Condividi: