Il Regolamento (UE) 2020/757 della Commissione dell’8 giugno 2020 ha modificato il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tracciabilità di determinati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione stabilisce disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese prescrizioni relative alla tracciabilità dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, mentre il regolamento (UE) 2015/786 della Commissione stabilisce i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione applicati ai prodotti destinati all’alimentazione degli animali. In pratica, le prescrizioni e i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione degli oli di pesce e della farina di pesce di materiali di categoria 3 previsti dal regolamento (UE) 2015/786 dovrebbero garantire che gli oli di pesce e la farina di pesce di materiali di categoria 3 detossificati presenti nei mangimi non mettano in pericolo la salute degli animali, la sanità pubblica e l’ambiente e che le caratteristiche dei mangimi non vengano alterate dal processo di detossificazione.

Il regolamento 2020/757 è intervenuto per includere prescrizioni relative alla spedizione di prodotti derivati destinati alla detossificazione in un altro Stato membro.

In particolare, il regolamento (UE) n. 142/2011 è stato così modificato: 1) all’articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Il trasporto di oli di pesce e farina di pesce di materiali di categoria 3 per la produzione di materie prime per mangimi, diversi da quelli importati da un paese terzo, da un impianto di trasformazione per la produzione di farina di pesce e olio di pesce riconosciuto a un impianto per mangimi registrato o riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 e riconosciuto conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 183/2005 in un altro Stato membro ai fini della detossificazione conformemente ai processi di cui al regolamento (UE) 2015/786 della Commissione (*) avviene conformemente alle norme di cui all’allegato VIII, capo VII.

All’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 difatti è aggiunto il testo seguente: «Capo VII Trasporto a un impianto di detossificazione di oli di pesce e farina di pesce destinati alla produzione di materie prima per mangimi”.


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