Dall’Europa la Decisione di esecuzione (UE) 2016/1115 della Commissione del 7 luglio 2016, pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea L186/13 del 9 luglio 2016, che istituisce un formato per la comunicazione, da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, delle informazioni concernenti il funzionamento delle procedure ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.
Si rammenta, infatti, che l’art. 22, paragrafo 1. del Reg. (UE) prevede che “Gli Stati membri e l’agenzia trasmettono le informazioni alla Commissione ogni tre anni sul funzionamento delle procedure definite nel presente regolamento, incluse quelle sui controlli doganali, sulle eventuali violazioni, sulle sanzioni e sulle misure correttive, a seconda dei casi. La Commissione adotta una atto di esecuzione che stabilisce preventivamente un formato comune per la comunicazione […]”.
Tale formato consiste in un questionario diviso in 13 sezioni riportato nell’Allegato alla Decisione.
Secondo quanto stabilito dall’art. 2 della medesima, le prime informazioni che gli Stati membri devono comunicare all’Agenzia a norma della citata norma riguardano gli anni 2014, 2015 e 2016. (SB)

 


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