08/02/2018
Sostanze chimiche pericolose
Nuovi obblighi di notifica e divieti di esportazione
Con il Regolamento delegato 2018/172 del 28 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 32/6 del 6 febbraio 2018, la Commissione Europea ha aggiornato gli elenchi delle sostanze chimiche soggette all’obbligo di notifica di esportazione e di quelle soggette a divieto di esportazione.
Precisamente, il nuovo provvedimento, in vigore dal 27 febbraio 2018, interviene a modificare gli Allegati I e V del regolamento 649/2012 del 4 luglio 2012, che disciplina l’esportazione e l’importazione di sostanze chimiche pericolose, in attuazione della convenzione di Rotterdam, concernente la procedura di previo assenso informato (procedura PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità europea, con decisione 2003/106/CE del Consiglio. Il regolamento del 2012 promuove, altresì, la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose, al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente da potenziali danni, e mira a contribuire all’uso ecocompatibile delle sostanze chimiche pericolose.
Tali obiettivi sono perseguiti favorendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze chimiche pericolose, e definendo una procedura per l’adozione delle decisioni nell’ambito dell’UE sulle importazioni ed esportazioni, comunicando tali decisioni alle parti e ad eventuali altri paesi.
Il regolamento 649/2012, oggi aggiornato, si applica alle sostanze chimiche pericolose soggette alla citata procedura PIC, a quelle vietate o soggette a rigorose restrizioni all’interno dell’Unione o di uno Stato membro, e a quelle esportate, per quanto concerne la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio. Ne restano fuori, invece, le sostanze chimiche esportate per fini di ricerca o analisi in quantità che, verosimilmente, non producono effetti sulla salute umana o sull’ambiente e, in ogni caso, in quantità non superiore a 10 kg da ogni esportatore a ogni paese importatore per anno civile.
La nuova versione degli allegati I (sostanze chimiche soggette all’obbligo di notifica di esportazione) e V (sostanze chimiche soggette a divieto di esportazione) si applica a decorrere dal 1° aprile 2018.
Qui i testi dei provvedimenti citati: regolamento delegato 2018/172 – regolamento 649/2012. (LM)