Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di oggi, 20 novembre 2024, è stata pubblicato il Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (c.d. regolamento CLP).

Il regolamento, che entrerà in vigore il 10 dicembre 2024 e sarà direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, chiarisce le norme in materia di etichettatura delle sostanze chimiche e le adatta a varie forme di commercio (ad esempio, commercio online o vendita di prodotti sfusi presso stazioni di ricarica). Promuove inoltre la circolarità dei prodotti chimici, rende più chiare e di più facile lettura le etichette (anche quelle digitali) e garantisce un più elevato livello di protezione dai pericoli chimici.

Tra le modifiche, si segnala in particolare quanto segue:

– all’articolo 1 (Scopo e ambito di applicazione), paragrafo 1, è aggiunta la lettera f) che prescrive l’obbligo per gli utilizzatori a valle, gli importatori e i distributori di cui all’articolo 45, paragrafi 1 ter e 1 quater, di trasmettere agli organismi designati conformemente all’allegato VIII informazioni utili per una risposta di emergenza sanitaria adeguata, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente e la libera circolazione delle sostanze e delle miscele;

– all’articolo 2 (Definizioni) sono aggiunte le seguenti definizioni:
stime della tossicità acuta”: i valori numerici utilizzati per classificare le sostanze e le miscele in una delle quattro categorie di pericolo di tossicità acuta in base alla via di esposizione per via orale, cutanea o per inalazione;
supporto dati”: un simbolo di codice a barre lineare, un simbolo bidimensionale o un altro mezzo di acquisizione automatica di dati di identificazione che può essere letto da un dispositivo;
ricarica”: l’operazione mediante la quale un consumatore o un utilizzatore professionale riempie un imballaggio con una sostanza o miscela pericolosa offerta da un fornitore nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
stazione di ricarica”: un luogo in cui un fornitore offre ai consumatori o agli utilizzatori professionali sostanze o miscele pericolose che possono essere acquistate tramite ricarica, manualmente o tramite apparecchiature automatiche o semiautomatiche;

– al titolo III è aggiunto il Capo 3 – Formati dell’etichettatura contenente l’articolo 34 bis in materia di etichettatura fisica e digitale e l’articolo 34 ter che reca disposizioni per l’etichettatura digitale;

– l’aggiunta dell’articolo 48 bis (Offerte di vendita a distanza) che dispone che “quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza, l’offerta indica chiaramente e in modo visibile gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17” e l’articolo 54 bis (Relazioni e riesame) ai sensi del quale la Commissione è tenuta a presentare, entro l’11 dicembre 2029, una relazione scientifica concernente l’esame delle informazioni relative alle sostanze contenenti più di un costituente estratte da vegetali e una relazione di valutazione in cui valuta la necessità di estendere ad altre classi di pericolo i requisiti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell’allegato II per quanto riguarda le chiusure di sicurezza per bambini e le avvertenze riconoscibili al tatto.

Si segnalano inoltre modifiche agli allegati I, II, VI e VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Alcune disposizioni del regolamento si applicheranno a decorrere dal 1 luglio 2026 e altre a decorrere dal 1 gennaio 2027, come previsto dall’articolo 2.

 

 

 


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