Se è vero che l’esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del residuo ed eventuali intermediari ed utilizzatori rilevano in termini di prova sulla certezza dell’utilizzo, il mero richiamo all’esistenza di tali rapporti non può però essere sufficiente a soddisfare le verifiche richieste, necessitando che dalla documentazione citata possano con certezza evincersi le caratteristiche tecniche dei prodotti, l’esistenza di condizioni che giustifichino la vantaggiosità della cessione, e via dicendo.

serartaTale dimostrazione specifica richiede anche l’osservanza dell’art. 6 del D.M. citato per quanto attiene alla “normale pratica industriale” cui fa riferimento l’art. 184 bis lett. c) che contempla specifiche verifiche sui requisiti dei prodotti e sull’impatto ambientale derivante dai processi di trasformazione.

Così si è espressa Cass. Pen. Ord. Num. 50628 del 16 dicembre 2019

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