Ai fini della qualificazione di residui di produzione come sottoprodotti ex art. 184 bis TUA , ricade sull’interessato l’onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, a un ulteriore utilizzo.

Con la sentenza n. 11065 del 28 marzo 2022 , la terza sezione penale della Cassazione ritorna in argomento sottoprodotti, confermando la sua posizione in merito a due importanti questioni: onere della prova in capo al produttore dei “presunti” sottoprodotti, e il fatto che il riutilizzo dei medesimi sia certo ed effettivo sin dalla produzione dei medesimi, e pertanto non meramente eventuale.

In argomento si segnala il Corso di Formazione del 7 giugno dedicato proprio a Esclusioni, sottoprodotti ed end of waste.

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