05/12/2024
Sottoprodotti in acciaio e ghisa
L'Emilia Romagna approva la scheda tecnica
SottoprodottiLa Regione Emilia Romagna, con la determinazione n. 25149 del 21 novembre 2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 370 del 4 dicembre 2024, ha approvato la scheda relativa ai sottoprodotti denominati “Semilavorati non conformi, spezzoni e refili, pezzi non conformi, in acciaio”, “Semilavorati non conformi, spezzoni e refili, pezzi non conformi, in ghisa lamellare” e “Semilavorati non conformi, spezzoni e refili, pezzi non conformi, in ghisa sferoidale” – Processo produttivo n. 12.
Le imprese che producono i residui derivanti dal processo produttivo avente le caratteristiche indicate nella suddetta scheda possono richiedere l’iscrizione nell’“Elenco regionale dei sottoprodotti” nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione.
L’utilizzatore dei residui di cui trattasi – si legge nella scheda – è un’industria per la produzione di semilavorati o prodotti finiti in leghe di acciaio e ghisa quali fonderie o acciaierie e industrie dei metalli ferrosi.
Il sottoprodotto è avviato all’utilizzo senza alcun trattamento neanche di carattere preliminare.
I residui devono garantire il rispetto delle caratteristiche di cui alle norme UNI specifiche delle leghe in acciaio o in ghisa in ingresso al processo produttivo. Inoltre, con riferimento allo specifico utilizzo, tali residui devono rispettare tutti i requisiti relativi ai prodotti ed alla protezione della salute e dell’ambiente e non devono causare impatti negativi sull’ambiente e la salute umana.
Nelle fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto dei residui non devono avvenire commistioni con rifiuti o altre sostanze e materiali. Il deposito deve essere effettuato in luoghi dedicati, costituiti da contenitori metallici, container, casse, cassoni o vasche situate su area pavimentata. I diversi sottoprodotti sono stoccati al chiuso o sotto una tettoia regolarmente impilati in aree predefinite garantendo una separazione tra i sottoprodotti costituiti da leghe differenti così da poterli destinare ai processi di produzione delle medesime leghe. I tempi e le modalità del deposito devono essere congrui con il requisito della certezza del successivo utilizzo. In proposito è stato ritenuto congruo un tempo massimo di deposito pari a 1 anno.