Si segnala la recente pubblicazione sulla G.U. n. 295 del 19 dicembre 2023 del D.M. 26 ottobre 2023 recante “Modifica al decreto 30 marzo 2023, relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni e integrazioni, per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”.
 
Il provvedimento si è reso necessario al fine di coordinare il D.M. 30 marzo 2023, n. 185138 (con il quale sono state adottate le disposizioni applicative dell’intervento distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e che stabilisce, tra l’altro, i termini entro i quali effettuare la consegna dei sottoprodotti in distilleria), con quanto riportato all’art. 13 della L. 238/2016 (il quale stabilisce termini perentori per la detenzione in cantina dei sottoprodotti della vinificazione), nonché per evitare possibili interpretazioni difformi delle diposizioni vigenti.
 
Le nuove disposizioni prevedono che la consegna ai distillatori, compresa quella che avviene presso i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica o il ritiro sotto controllo è effettuata per le vinacce, entro trenta giorni, elevati a novanta per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri, dalla fine del periodo vendemmiale; per le fecce, entro il 31 luglio di ciascuna campagna.
 
In deroga a quanto precede, è sempre consentito il ritiro sotto controllo delle fecce ottenute dalla produzione del vino DOP Colli di Conegliano Torchiato di Fregona e dei sottoprodotti ottenuti dalla produzione del vino DOP Colli Bolognesi Pignoletto Passito.
 
I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve registrano le operazioni di ottenimento, consegna e ritiro in conformità con le disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 2018/273, al Reg. (UE) n. 2018/274 ed al D.M. 20 marzo 2015, n. 293.
 
Sottoprodotti Gestione Sicura
 


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