Con la sentenza n. 4952 del 1° febbraio 2019 la Cassazione ha chiarito, concordando con i Giudici d’appello, che i materiali per i quali sia necessaria una trasformazione preliminare non possono essere considerati sottoprodotti, ma rifiuti. Precisamente, il caso riguardava sanse umide di oliva in parte raccolte in sacchi di plastica ed in parte sparse a terra per essere asciugate, che i Giudici d’appello avevano inquadrato come attività di raccolta di rifiuti

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speciali non pericolosi, proprio in ragione della modalità di presentazione delle stesse sanse. Concetto poi condiviso, e ripreso, dalla III Sezione Penale della Suprema Corte, la quale ha evidenziato che all’interno del magazzino “erano custoditi circa duecento sacchetti da 25 chilogrammi l’uno contenenti sansa e ulteriori venti quintali sfusi sempre contenenti sansa, evidentemente asciugata o in attesa di essicazione“, concludendo che doveva trattarsi di rifiuti in quanto non utilizzati direttamente dal produttore ma sottoposti a trasformazione preliminare e, dunque, non rientranti nella nozione di sottoprodotto come definito all’art. 184-bis del D.L.vo 152/2006.

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