Spesso accade di sottovalutare i rischi relativi all’utilizzo improprio del termine sottoprodotto nella gestione degli scarti.

Ancora troppe volte ci si dimentica della necessità di rispettare (e provare!) non solo tutte le condizioni previste dall’art. 184 bis del DLvo 152/06 (in particolare la necessità che tali residui siano originati da un processo di produzione), ma anche quelle di cui al DM 264/06 e da quelle elaborate dalla giurisprudenza (in particolare sui concetti di “certezza” e “normale pratica industriale”) col rischio di incorrere nel reato previsto dall’art. 256 TUA punito con l’arresto e l’ammenda.

Da ultimo è intervenuto sul punto anche il Consiglio di Stato (Sent. n. 4145 del 31 maggio 2021), per cui “La qualificazione come “sottoprodotto” dipende dalla assoluta certezza e legalità del riutilizzo del materiale, dovendosi escludere la possibilità di qualificare come tale il deposito a tempo indeterminato e incontrollato di materiale abbandonato e custodito in modo improprio.”

Corso Sottoprodotti ed Esclusioni Rifiuti ottobre 2021


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