22/12/2020
Spedizione rifiuti, modificato il regolamento 1013/2006
Nuove voci per rifiuti in plastica pericolosi e non pericolosi
Rifiuti trasporto transfrontalieroSarà applicabile dal 1° gennaio 2021 ed entrerà in vigore l’11 gennaio 2021 il Regolamento Delegato (UE) 2020/2174 pubblicato sulla Gazzetta UE del 22 dicembre 2020, che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.
Nel maggio 2019 la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato di includere una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (voce A3210) nell’allegato VIII della convenzione di Basilea e due nuove voci relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voce Y48 e voce B3011) negli allegati II e IX, rispettivamente. Pertanto, l’Unione, che aderisce alla convenzione di Basilea, ha dovuto modificare i pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tener conto delle modifiche delle voci riguardanti i rifiuti di plastica negli allegati della convenzione di Basilea.
Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di plastica dall’Unione verso paesi terzi e le importazioni di rifiuti di plastica nell’Unione da paesi terzi, è stato opportuno modificare gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea e all’appendice 4 della decisione OCSE. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2021 le esportazioni dall’Unione e le importazioni nell’Unione di rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48 destinate a o provenienti da paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE saranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.
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