In data 25 giugno 2015 il Ministero dell’Ambiente ha risposto ad un’interrogazione parlamentare (5-05081) concernente la riduzione delle garanzie finanziarie richieste per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti per le imprese registrate EMAS o certificate ISO.
L’interrogazione era volta a conoscere la posizione del Governo circa l’applicabilità o meno, ai trasporti transfrontalieri, della previsione contenuta nell’art. 194, comma 4, lett. a), D.L.vo n. 152/2006: tale norma ha previsto l’adozione di un D.M. (ad oggi non ancora emanato) che dovrebbe disciplinare i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, e che dovrebbe prevedere – per espressa previsione di legge – la riduzione del 50% per le imprese registrate EMAS, e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001:2004. Scopo dell’interrogazione era infatti quello di appurare se tali riduzioni fossero applicabili anche in assenza del menzionato D.M..
Il Ministero dell’Ambiente ha così risposto: “Circa il quesito posto dagli Onorevoli Carrescia e Borghi, vertente sulla possibilità di applicare, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale attuativo dell’articolo 194, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico ambientale), la riduzione delle garanzie finanziarie, del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni (EMAS), e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, si rappresenta che, così come chiarito in passato dai preposti Uffici del Ministero dell’ambiente, «La disciplina applicabile dovrà medio tempore essere quella prevista dal decreto ministeriale n. 370 del 1998», come sancito dal comma 5, dell’articolo 194 citato che individua la disciplina transitoria allo scopo applicabile, la quale non prevede le riduzioni percentuali di cui sopra. Il provvedimento attuativo ex articolo 194, comma 4, del testo unico ambientale, di cui era stata già formalizzata una bozza condivisa da alcuni Ministeri concertati, a causa del susseguirsi dei Governi negli ultimi tempi non è ancora stato definito e si trova attualmente ancora in fase istruttoria.”.
In definitiva, la posizione del Ministero è che non saranno riconosciute le riduzioni per le imprese registrate EMAS o in possesso della certificazione ISO 14001:2004 fin quando non sarà stato adottato il nuovo D.M..
Si tratta, com’è evidente, di una presa di posizione in ultima istanza disincentivante nei confronti delle imprese che intendono aderire a sistemi di ecogestione ed audit e che comporta maggiori spese per le fidejussioni connesse al trasporto di rifiuti transfrontalieri. (GG)


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