09/04/2018
Spedizioni transfrontaliere di rifiuti
UE rettifica istruzioni per compilare la notifica
La materia del trasporto transfrontaliero è disciplinata dal regolamento 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti. Tale provvedimento istituisce, cioè, le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
In questo contesto, il documento di notifica è destinato a fornire alle autorità competenti le informazioni utili a verificare l’ammissibilità delle spedizioni di rifiuti proposte, mentre il documento di movimento è quello destinato ad accompagnare la spedizione, a partire dal momento in cui essa lascia il luogo di produzione fino al suo arrivo nell’impianto di recupero o smaltimento in un altro paese.
Con la Rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 6 aprile 2018, l’UE è intervenuta sul regolamento 669/2008, che integra a sua volta l’allegato IC del citato regolamento 1013/2006, recante le istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento.
La Rettifica riguarda, precisamente, il punto 15 della Sezione IV dell’allegato IC, contenente le istruzioni specifiche per compilare il documento di notifica.
Fermo restando che solitamente il destinatario della spedizione è l’impianto di recupero o smaltimento, e che, in alcuni casi, può essere un’altra persona, ad esempio un commerciante, un intermediario o una società, come la sede legale o l’indirizzo postale dell’impianto di recupero o smaltimento che riceve i rifiuti, quel che cambia, per effetto della rettifica, è che per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti non più alla giurisdizione del paese di spedizione, bensì a quella del paese di destinazione, e esercitare una qualche forma di controllo legale sui rifiuti nel momento in cui la spedizione arriva nel paese di destinazione.
Cambia, cioè, il riferimento al paese alla cui giurisdizione essi devono essere soggetti: prima era quello di spedizione, ora quello di destinazione.
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